Talvolta la scuola si trova ad eseguire delle notifiche con mezzi telematici, ma se il messaggio ricevuto via PEC contiene degli allegati in pdf che risultano completamente o parzialmente illeggibili, in un’ottica di collaborazione il destinatario deve informarne la scuola mittente incolpevole della difficoltà di conoscere la comunicazione.
Questa la conclusione della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 15001 del 28.05.2021.
Il Collegio ritiene che, a fronte della documentazione comprovante l’avvenuta accettazione e ricezione del messaggio di consegna della PEC, l’onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarità della notificazione.
In questi termini si è già espressa Cass. n. 20747/2018 (più di recente Cass. n. 4624/2020 e Cass. n. 20039/2020), affermando che “una volta acquisita al processo [in questo caso attraverso l’asseverazione], la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario (Cass. 31 ottobre 2017 n. 15819; v. anche Cass. 22 dicembre 2016, n. 26773 e, per la precisazione che, in tale ambito, non vi è comunque necessità di querela di falso, Cass. 21 luglio 2016, n. 15035) e ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di un’apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141; Cass. 20 luglio 1999, n. 7763)”.
In caso di ricezione di messaggio PEC i cui allegati risultino in tutto o in parte illeggibili, la Cassazione ha pure già chiarito che spetta al destinatario, in un’ottica collaborativa, di rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico. (Cass. n. 25819/2017).