Cosa fare se un dipendente ATA non fruisce, per ragioni di servizio, delle ferie residue entro il mese di aprile dell’anno successivo
Anche se è chiaro che la situazione pandemica ha comportato non poche incertezze, è ancora più importante capire come evitare che possa capitare, visto le problematiche che comporta.
In via preliminare si evidenzia che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale: nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) il diritto alle ferie viene qualificato come un diritto irrinunciabile per il dipendente. L’assegnazione delle ferie rientra tra i compiti gestionali del dirigente (sentito il direttore) a cui, in caso di mancato godimento delle ferie, verrebbe imputata la relativa responsabilità, con le eventuali conseguenze anche sotto il profilo dell’eventuale risarcimento del danno.
In proposito, bisogna anche ricordare che l’onere della prova spetta al dirigente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per consentire ai lavoratori la fruizione delle ferie.
Pertanto, in via ordinaria, la scuola è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti ATA, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione dell’apposito piano ferie redatto dal direttore; in caso di inerzia dei lavoratori anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie a cura del direttore, è diretta a garantire, da un lato, il diritto degli ATA al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici/servizi ATA.
Essendo le ferie un diritto irrinunciabile occorre poi sottolineare che devono comunque essere fruite, considerato che la precedente regolamentazione in materia di monetizzazione delle ferie è stata superata dalle disposizioni legislative vigenti (D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012). Quindi alla luce anche di questa ultima considerazione, si ritiene che solo in circostanze eccezionali il dipendente possa fruire delle ferie anche al di là dei termini prefissati.
In tale caso sarà l’amministrazione a stabilire i periodi di fruizione in quanto, ai sensi dell’art.2109 del c.c., le ferie sono assegnate dal datore di lavoro “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”.
Da ultimo, occorre ricordare che le ferie non possono essere fruite ad ore, in quanto la disciplina contrattuale prevede solo la fruizione a giorni (art. 13 del CCNL del 29.11.2007).