Si rivolge a noi un noto Esperto di materie giuridiche con il quale un Convitto della Regione Calabria ha stipulato un contratto di prestazione occasionale per alcune ore di formazione.
Al momento della redazione della notula gli è stato comunicato che l’importo precisato nel contratto era da intendersi al lordo di tutti gli oneri, con ciò intendendo che doveva conteggiare nella notula ed anche sottrarre dall’importo pattuito la ritenuta IRPEF (sicuramente a carico dell’Esperto), ma anche l’Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) di cui al d.lgs. n. 446/1997, nella misura percentuale del 8,5.
Inoltre, avendo l’Esperto superato la fascia di esenzione di € 5000 della Gestione Separata INPS, gli è stato comunicato di sottrarre l’importo dell’8% a proprio carico, ma anche il 16% a carico del Convitto.
Stupefatti da tanta improvvisazione riteniamo opportuno precisare quanto segue.
È a chiunque noto che il contratto è un istituto giuridico che disciplina l’accordo tra le due parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, in questo caso tra il Convitto e l’Esperto.
Sono a carico del committente e perciò del Convitto: a) il compenso imponibile dell’Esperto b) l’Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP), c) i contributi Gestione Separata Inps, d) eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, e) eventuali spese per affitto dei locali, attrezzature, etc.; sono invece a carico dell’Esperto la ritenuta d’acconto IRPEF e l’eventuale ritenuta Gestione Separata Inps.
L’importo pattuito pertanto comprende sicuramente tutti gli oneri a carico dell’Esperto, ma non quelli a carico del Convitto committente; inoltre la dicitura del contratto “Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi di riferimento del presente incarico.” rende il contratto INVALIDO, mancando di un elemento essenziale e comunque contenente clausole vessatorie che richiedono una specifica sottoscrizione separata.
Ci si chiede poi come il Convitto, a fronte di un tale contratto, abbia potuto assumere il dispositivo del dirigente scolastico e un impegno di spesa.
A nulla vale che il Convitto ricordi che è sempre stato fatto così e che così è suggerito dal Manuale PON del MIUR per il pagamento degli esperti esterni del 2008: il manuale non è mai stato aggiornato alle “novità del 2008” apportate dal Decreto-Legge 25.06.2008, n. 112.
Consigliamo all’Istituzione scolastica, anche se non ci è stato richiesto, di rifare la determina a contrarre del dirigente, il contratto con l’Esperto, l’impegno di spesa a bilancio, ponendo gli oneri a carico di chi li deve normativamente sostenere.
Il fatto poi che il Convitto sostenga di non avere altre risorse per pagare secondo le previsioni normative, ricordiamo che il fondo di riserva, di cui all’articolo 8 D.I. 129/2018, può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’art. 11, comma 3 dello stesso Regolamento.
La prossima settimana, martedì 6 luglio alle ore 15.00, la dottoressa Granello tratterà questi aspetti in un webinar dedicato.