Ancora un problema di privacy e di responsabilità dirigenziale si evidenzia dalla Sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, n. 246/2019.
I docenti di un istituto scolastico hanno pubblicato sulla rete internet una circolare contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute di alunni minori affetti da disabilità. La pubblicazione di tali dati è stata valutata dal Garante della Privacy lesione al diritto alla riservatezza dei minori e delle loro famiglie. Per la violazione dell’art. 22, comma 8 del Codice della Privacy la scuola è stata punita con l’irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo di euro 20.000,00, pagamento posto dalla dirigente a carico del bilancio della scuola.
Su quest’ultimo aspetto è stata chiamata ad esprimersi la Corte dei Conti. Ad avviso dei giudici, esaminati i compiti e le competenze proprie della dirigenza scolastica, è emerso che l’unica figura responsabile dell’organizzazione e gestione dell’istituto è esclusivamente il dirigente stesso, su cui pertanto gravava l’obbligo di verificare la correttezza e la legittimità della circolare sottoscritta e di monitorarne i successivi passaggi fino anche ad impedirne la pubblicazione. Il ruolo dei docenti, che la hanno predisposta, comunicata e pubblicata, è da considerarsi marginale ad avviso della Corte dei Conti.
In altre parole i poteri e limiti dei dirigenti scolastici sono disciplinati dal d.lgs. n. 165/2001, che attribuisce loro la responsabilità dell’ organizzazione e della gestione scolastica. Pertanto, gli obblighi normativi (in uno alle normative sovranazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, in diretta attuazione disposizioni comunitarie), sono stati disattesi: con una condotta gravemente sprezzante degli stessi è stato leso il diritto alla tutela della riservatezza del minore, causando l’irrogazione della sanzione per esclusiva colpa personale ed in vigilando del dirigente.
Nella citata Sentenza la Corte dei Conti stabilisce che il dirigente è anche responsabile di aver causato un danno indiretto alle casse dell’Istituto Scolastico, in quanto il pagamento con denaro pubblico di una sanzione amministrativa irrogata dal Garante per la pubblicazione online di una circolare contente dati di scolari minori di età e disabili, cioè a causa dell’inosservanza di obblighi imposti normativamente, costituisce un aggravio di spesa e sottrae le relative somme (euro 20.000) all’attuazione degli scopi istituzionali.