Il principio di segretezza dell’offerta economica nelle procedure di gara
Il principio di segretezza dell’offerta economica, in particolare nel caso in cui la procedura negoziale debba aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa si caratterizza per una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica.
La vigenza del principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete: il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 824 del 29 febbraio 2016, lo conferma a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative, che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un’anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche da parte della commissione valutatrice.
Con sentenza n. 503 del 15 aprile 2016 il TAR Torino ha ribadito che nei casi in cui la procedura pubblica – come nell’ipotesi di aggiudicazione dell’appalto con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa – è caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio della segretezza comporta che, “fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta al seggio di gara la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica” (cfr. ex multis TAR Catania sez. sent. n. 1396 del 2015; TAR Bologna n. 394/2015; TAR Latina n. 142/2015).
A rinforzo interviene l’art.77 comma 7 d.lgs. 50/2016 che precisa: “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.”