Forse a causa delle problematiche da Covid_19 ritorna la domanda relativa alla corresponsione, o meno, della quota variabile dell’indennità di direzione al direttore assente per malattia, per ferie o altri istituti.
L’indennità di direzione è disciplinata dal CCNL del 29.11.2007, in particolare dagli artt. 56, 77, 82 e 88. Questo specifico trattamento accessorio è poi confermato e inserito nel FMOF dall’art. 40, comma 4, lett. a) del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018.
Sin dal 1999 è prevista un’indennità accessoria divisa in due parti: una fissa liquidata direttamente nello stipendio fisso mensile ed una variabile, in rapporto a parametri di complessità, liquidata dalle scuole. La misura dell’indennità è definita dalla tabella 9 allegata al CCNL 29.11.2007, come modificata dall’art. 3 della Sequenza contrattuale per il personale ATA del 25 luglio 2008; è utile ricordare che l’importo, ancorché inserito nel FMOF, non è contrattabile.
In altre parole non utilizza, e perciò non erode al rimanente personale, le risorse del fondo calcolate in base ai parametri stabiliti contrattualmente (Comunicazione di Servizio MIUR del 02.12.2003, prot. n. 1609). Questa indennità a due vie, che in passato era prevista anche per presidi/direttori didattici (non ancora dirigenti scolastici), rappresenta quello che per gli ATA è la CIA e per i docenti è la RPD.
L’indennità è corrisposta ai direttori in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o in situazioni di stato assimilate; in caso di assenze non assimilate all’effettivo servizio compete 1/30 per ogni giorno di servizio prestato.
L’articolo 17, comma 8 del CCNL/2007, concernente il trattamento economico in caso di malattia, stabilisce che:
- in caso di assenze per malattie inferiori a 15 giorni si perde il diritto all’indennità in parola, nella misura di tanti trentesimi quanti sono i giorni di assenza (lett. a, co. 8, art. 17 CNL/2007). In fase di contrattazione nazionale si è dimenticato completamente che questo compenso ha lo stesso valore retributivo della CIA e della RPD, escluse dal taglio, e pertanto avrebbe dovuto prevedere lo stesso trattamento;
- nel caso di assenze per malattia superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post – ricovero, per assenze per gravi patologie compete l’indennità di amministrazione intera;
- nei periodi di assenza per malattia comportanti la riduzione dello stipendio, l’indennità segue la stessa riduzione dello stipendio.
Le ferie non fanno perdere il diritto all’indennità di amministrazione, ma in caso di fruizione di permessi retribuiti l’indennità non è corrisposta (comma 5, art.15 CCNL/2007); l’interdizione anticipata e quella obbligatoria fanno conservare il diritto all’indennità.