Richiesta di risarcimento danni per l’esclusione di un alunno da una gita
In risposta alla domanda di risarcimento danni proposta dai genitori per l’esclusione del loro figliolo dalla partecipazione ad un viaggio di istruzione e per aver successivamente ostacolato la sua permanenza nell’istituto, la Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione e dal Liceo frequentato dal ragazzo.
Il Ministero e il Liceo ripropongono la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore invece di quella del giudice amministrativo, ponendo il problema all’attenzione della Suprema Corte.
Secondo i ricorrenti Ministero e Liceo, il rifiuto della domanda di partecipazione al viaggio d’istruzione configura una scelta didattica della scuola, finalizzata al recupero dello studente in gravissimo deficit formativo.
Anche nel caso in cui si trattasse dell’esercizio del potere disciplinare della scuola, si resta comunque in materia di provvedimenti discrezionali adottati nell’ambito della potestà autoritativa della scuola, pertanto rientranti nella giurisdizione amministrativa.
In considerazione del richiamo da parte dei ricorrenti Ministero e Liceo dell’art. 133, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 104/2010 e del principio codificato dall’art. 7, comma 7, d.lgs. n. 104/2010, cioè l’attribuzione della cognizione della causa al Giudice amministrativo, la Cassazione dispone la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite.
Gli Associati possono leggere la Cass. civ., sez. III, ord. interlocutoria, del 24 ottobre 2022, n. 31354.