Appalti pubblici, no alla pubblicità indiscriminata dei dati
Nell’ambito degli appalti pubblici, vige il principio per cui la tutela della privacy deve essere bilanciata con i principi di trasparenza e di tutela giurisdizionale effettiva.
Questo principio però non va frainteso, come chiarisce la Corte di Giustizia EU, a seguito del quesito posto dal giudice polacco.
Il giudice del rinvio ha domandato alla Corte Ue di chiarire i limiti della riservatezza delle informazioni comunicate dagli operatori economici con le loro offerte, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.
La Corte di Giustizia – con la sentenza sulla causa C-54/21 – stabilisce che, se da un lato è lecito che la legislazione nazionale preveda che non debbano essere divulgati i dati inerenti al segreto commerciale, il know how, dei partecipanti alla gara, d’altro lato non è lecito consentire ad un terzo di accedere a tutti gli altri dati dei concorrenti alla gara d’appalto.
Non è sufficiente tutelare solo il segreto commerciale per garantire la legittima concorrenza. Quindi, una legislazione nazionale che impone la pubblicità di ogni informazione comunicata da tutti gli offerenti all’amministrazione aggiudicatrice, con la sola eccezione delle informazioni rientranti nella nozione di “segreto commerciale”, non è legittima.
In concreto:
- Dati nominativi: va visto caso per caso se possono essere divulgati. Dipende se sono legati al segreto commerciale.
- Dati non nominativi, come ad esempio qualifiche e mansioni, dovrebbero essere accessibili a tutti gli offerenti.
- Descrizione delle modalità di esecuzione dell’appalto: spetta alla commissione aggiudicatrice valutare se possa rientrare ne know how aziendale.
- Opere protette dal diritto d’autore: non devono essere divulgati solo i dati che sono strettamente correlati alla personalità dell’autore.
- Tutela della concorrenza: devono non essere divulgati quei dati che riducono la capacità dell’operatore economico interessato di distinguersi sul mercato e in nuove future selezioni pubbliche.
Deve comunque essere reso sempre accessibile il contenuto essenziale relativo alla concezione dei progetti e alla descrizione delle modalità di esecuzione.