No al professionista gratuito
No al professionista gratuito
Con Atto del Presidente del 2 novembre 2022 – fasc.1333.2022 l’ANAC ha evidenziato che la prestazione gratuita di un professionista ad una amministrazione pubblica viola i principi di concorrenza, par condicio ed equo compenso. In merito alla legittimità della gratuità della prestazione il Consiglio di Stato ha rilevato, in tema di procedure di affidamento di servizi, che “nel quadro costituzionale ed eurounitario vigente la prestazione lavorativa a titolo gratuito è lecita e possibile e che il ‘ritorno’ per chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità) …” (Sent. 3 ottobre 2017, n. 4614 e Sent. 9 novembre 2021, n. 7442). Un comune non può far predisporre a un libero professionista il progetto e la documentazione necessaria alla partecipazione a un bando, senza fare una procedura ad evidenza pubblica e senza prevedere un adeguato compenso. Nemmeno se il professionista si offre a titolo gratuito. È un comportamento contrario alle regole della concorrenza, della par condicio ed equo compenso. La prestazione gratuita è lecita, ma sempre il consiglio di Stato ha precisato che l’Amministrazione appaltante non può scegliere il professionista a piacimento. Anche se vuole accettare una prestazione gratuita, il comune deve comunque effettuare una selezione applicando le regole dell’evidenza pubblica e fissare il compenso al quale il concorrente potrà, se consentito dal bando, eventualmente rinunciare offrendo gratuitamente la propria prestazione. Gli Associati possono leggere la nota del presidente ANAC Giuseppe Busia del 2 novembre 2022 – fasc.1333.2022 Clicca QUI per leggere la nota del presidente ANAC
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