CV DIPENDENTE PA, COSA PUBBLICARE
In virtù del principio di trasparenza, la PA è tenuta a rendere pubblici i cv dei propri dipendenti.
Sorge però un problema: quello del bilanciamento tra il principio di trasparenza e il principio di riservatezza, che si pone per tutti quegli atti della PA che devono essere pubblicati, ma contengono dati personali.
A questo proposito abbiamo trattato della notizia per cui il Garante ha emesso una sanzione a carico del comune che aveva pubblicato sul sito il cv di un ex dipendente. Il dipendente aveva fatto segnalazione al Garante perché la pubblicazione dei suoi dati personali rappresentava un rischio per sé e per la sua famiglia. Inoltre, lui non lavorava più per il Comune.
Questa vicenda ha dato modo al Garante di chiarire quali sono i dati personali di un cv che possono essere pubblicati dalla PA:
“il cv pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’ente di volta in volta coinvolto, deve contenere esclusivamente dati pertinenti, vale a dire informazioni riguardanti i titoli di studio e informazioni professionali, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell’uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell’interessato). Non devono formare, invece, oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità”.
Nel caso specifico il Comune aveva pubblicato anche indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica personali.
A tal fine, il Garante è intervenuto nel 2014 con l’emissione delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, a tutt’ora valide.
Fonte articolo: https://www.facebook.com/liquidlawsrl