NEGATO L’ACCESSO AGLI ATTI
Ecco il fatto: la scuola ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti di uno studente, che era stato segnalato per aver commesso alcune violazioni.
Al momento della richiesta da parte dello studente di poter accedere alla documentazione, il Dirigente nega l’accesso per tutelare la privacy delle persone coinvolte.
I genitori dello studente ricorrono quindi al TAR per richiedere l’annullamento dell’atto con cui è stato negato l’accesso agli atti.
Ecco la sentenza: il TAR afferma il diritto del ricorrente ad accedere agli atti. Diritto che può essere soddisfatto attraverso l’estrazione dei documenti che provano le segnalazioni, senza, tuttavia, dover rendere noti i nomi delle persone coinvolte.
La base giuridica a fondamento del diritto di presa visione degli atti è l’interesse all’accesso, come definito dall’art. 22 della legge n. 241/1990:
“sono interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo […]”.
Sicuramente il caso in esame soddisfa il requisito dell’interesse diretto all’accesso concreto e attuale. Inoltre, c’è il rapporto di strumentalità tra la posizione soggettiva dell’interessato e l’atto di cui si chiede la presa visione.
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