La Cassazione Penale sul reato di omessa valutazione del rischio Covid-19

La Cassazione Penale sul reato di omessa valutazione del rischio Covid-19

La Sentenza 17 marzo 2022, n. 9028 della Cassazione Penale, Sez. 3, ha affermato con chiarezza l’esistenza del reato di “omessa valutazione del rischio Covid” e la conseguente responsabilità del datore di lavoro.

 Nel caso in specie c’era inoltre un problema di individuazione giuridica della persona del “datore di lavoro” (difficile nella scuola!), che può comunque delegare i suoi poteri a un soggetto specifico che possieda i requisiti richiesti dalla legge, ad esempio ad un dirigente.  L’art. 17 del d.lgs. 81/2008 esclude, però, in modo espresso che la facoltà di delega operi per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza (RSPP). 

I reati contestati sono: 

  1. Art. 29, comma 1, d. lgs. 81/2008 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi);
  2. Art. 17, comma 1, lett. B) d.lgs. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili);
  3. Art. 55, comma 1 lett. A) e lett. B) (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente).

 “La Corte di Cassazione, con la sentenza della terza sezione penale n. 9028 del 2022, ha fornito importanti indicazioni sull’individuazione delle responsabilità del datore di lavoro nell’ambito delle condotte riferite alla valutazione del rischio connesso alle malattie trasmissibili a causa del Covid-19. Per la Suprema Corte non è in discussione l’eventuale responsabilità in capo al datore di lavoro in caso di eventi dannosi successivi alla nomina del R.S.P.P., o alla validità ed efficacia del DVR. Inoltre, nel caso di specie, le condotte omesse costituiscono adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili”. 

Così ha chiaramente argomentato Raffaele Guariniello.

E gli adempimenti omessi riguardano appunto l’omessa valutazione del rischio derivante dalla esposizione al rischio di contagio Covid-19 sul luogo di lavoro, con le sue specificità e particolarità. 

Sembra essere un problema passato, ma sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e le strategie di prevenzione è stato elaborato un importante Documento tecnico INAIL e, ad esempio, anche il Documento “CONSIGLIO DI STATO Sedi di Roma “Integrazione/Aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici. Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’emergenza nazionale legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2”.

Nella scuola poi si sono aggiunti gli aspetti tecnici specifici. 

Insomma, “la valutazione di tale rischio (da Covid-19) è oggetto di un obbligo che fa capo al datore di lavoro”, che la sentenza ben enuclea pur in presenza di altri reati.

Gli ASSOCIATI che vogliono approfondire possono scaricare la Sent. 17.03.2022, n. 9028 della Cassazione Penale, Sez. 3.


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