Per il pubblico dipendente il divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è assoluto, ma … attenzione!!!!

Per il pubblico dipendente il divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è assoluto, ma … attenzione!!!!

Un dipendente pubblico a tempo indeterminato, con mansioni di assistente tecnico per la cartografia/grafica, era stato sanzionato con il rimprovero scritto (e contestuale richiesta di restituzione delle somme percepite) per avere svolto, in assenza di preventiva autorizzazione, in violazione dell’art. 53, comma 7, D.lgs. n. 165/2001, attività occasionale extra istituzionale di opinionista sportivo per conto di un’emittente radiofonica, percependo compensi per complessivi € 15.456 netti.

Il regime ad oggi vigente nel pubblico impiego vieta di espletare incarichi extraistituzionali, ma non è assoluto; in particolare si rilevano: 

  1. situazioni di incompatibilità assoluta, sancite dagli artt. 60 e seguenti dPR n. 3/1957, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, agricole, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati, il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida; 
  2. attività occasionali espletabili previa autorizzazione datoriale; 
  3. attività “liberalizzate”, ovvero liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali. 

Per l’occasionale attività di opinionista sportivo svolta in orario extralavorativo, cioè serale, nell’ambito di un programma radiofonico sportivo, opera l’esclusione prevista dall’art. 53, comma 6, lett. a D.lgs. n. 165/2001 – “Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili” – concernente le attività liberalizzate, ovvero liberamente esercitabili dal pubblico dipendente senza previa autorizzazione, in quanto espressione di basilari libertà costituzionali, in particolare, del diritto alla libera manifestazione del pensiero (e del diritto di critica), ex articolo 21, c. 1, Costituzione, mediante la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, comprendendo, pertanto, la radio.

Pertanto, la sanzione irrogata al ricorrente deve essere annullata, rientrando l’attività specifica tra quelle espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e del diritto di critica, rispetto alle quali non è neppure richiesta la previa autorizzazione dell’amministrazione datrice di lavoro. Così ha deciso il Tribunale di Firenze con la sentenza 21 settembre 2021, n. 616. 

Gli ASSOCIATI possono scaricare la Sentenza 21 settembre 2021, n. 616 del Tribunale di Firenze.


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