È interessante sottolineare che la soglia di rilevanza individuata per il ricorso alla rotazione è passata da 1.000 euro a 5.000 euro; in altre parole ora è consentito derogare al principio di rotazione negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.
Andiamo con ordine.
La soglia scelta per determinare la deroga dalla rotazione è stata individuata nella soglia prevista dalla normativa vigente per il ricorso al mercato elettronico della P.A. (art. 1, co. 450, legge 296/2006).
Il comma 130, art. 1. legge 145/2018 ha previsto la modifica dell’articolo 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l’innalzamento della relativa soglia a 5.000 euro; vale a dire che la soglia per ricorrere al mercato elettronico è passata da 1.000 euro a 5.000 euro.
Le Linee Guida ANAC n. 4 – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici – aggiornate al 10.07.2019 – in particolare il punto 3.7 stabilisce che sia consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti inferiori alla soglia dei 1.000 euro. Per gli acquisti di beni e servizi di modico valore la legge di bilancio per il 2019 innalza la soglia di “franchigia” da 1.000 euro a 5.000 euro.
Le Linee Guida ANAC n. 4 sono momentaneamente “congelate”, ma il parere n. 1312/2019 del Consiglio di Stato conferma che entro i 5.000 euro si può derogare dal principio di rotazione.
Esprimendosi, infatti, sulle modifiche alle linee guida, il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi – nell’adunanza di Sezione del 11.04.2019 reputa “di poter condividere l’innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione.”
Concludendo, è consentito derogare al principio di rotazione negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.