All’inizio dell’anno scolastico anche il profilo della composizione della RSU di ogni singola scuola assume una notevole importanza, considerato il fatto che poi le attività di contrattazione integrativa d’istituto si devono concludere entro il 30 novembre 2021.
Deve essere chiaro che né il dirigente né il direttore hanno alcuna competenza in questo ambito, ma è opportuno avere consapevolezza di alcune previsioni pattizie.
L’art. 3 parte II dell’Accordo Quadro 7.08.1998, rinovellato dall’art. 1 del CCNQ 9.02.2015, prevede che per poter essere eletto quale componente della RSU è necessario che il lavoratore sia in servizio. Trattandosi di requisito per l’eleggibilità, la condizione citata permane anche dopo l’elezione, pena la decadenza dalla carica. Pertanto, qualora il lavoratore eletto nella RSU non presti più servizio nell’amministrazione/scuola (pensionamento, trasferimento, assegnazione provvisoria, comando presso un’altra Amministrazione, contratto a tempo determinato, etc.), si verifica un caso di decadenza “automatica” da componente della RSU.
Inoltre, la regola generale di cui all’art. 7, comma 3 dell’ACQ citato sopra prevede che “La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all’art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento”.
Pertanto, qualora il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due, le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni per le RSU entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU. Nelle more delle elezioni e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.