Revisori dei conti a scuola: la scuola deve dare l’elenco degli atti da pubblicare?

I revisori dei conti possono chiedere alla scuola l’elenco degli atti da pubblicare in Amministrazione Trasparente? Analisi normativa, ANAC e consigli operativi per DS e DSGA.

Rappresentazione grafica di un controllo dei revisori dei conti a scuola, con analisi di atti cartacei e verifica sul sito web.

In molte scuole i revisori dei conti stanno chiedendo al dirigente scolastico e al DSGA un elenco completo di tutti gli atti che dovrebbero essere pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”: bandi, contratti, incarichi, graduatorie e così via.
L’idea è confrontare questo elenco con ciò che è effettivamente pubblicato sul sito.

La domanda che ci è arrivata è diretta:

“Il Collegio dei revisori dei conti ci ha chiesto un elenco completo di tutti gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria (bandi, contratti, incarichi, ecc.) per poterli confrontare con quanto effettivamente pubblicato sul sito. La scuola è tenuta per legge a predisporre e trasmettere questo elenco?”

La risposta, in breve, è no: non esiste oggi una norma che imponga alla scuola di redigere e inviare un elenco analitico di tutti gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Vediamo perché e cosa è comunque corretto fare.


Cosa chiedono concretamente i revisori

Di solito le richieste dei revisori si articolano così:

  • la segreteria dovrebbe predisporre un elenco analitico di tutti gli atti soggetti a pubblicazione;
  • l’elenco dovrebbe essere esaustivo per un certo periodo (anno scolastico, esercizio finanziario…);
  • il dirigente scolastico dovrebbe firmarlo, trasformandolo di fatto in una sorta di “attestazione preventiva” di tutto ciò che la scuola ritiene obbligato alla pubblicazione.

Questo elenco verrebbe poi usato dai revisori come base di confronto con la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito.


Il quadro normativo

Per capire se la richiesta è obbligatoria bisogna guardare alle principali fonti:

  • D.lgs. 33/2013: disciplina gli obblighi di pubblicità e trasparenza.
    Il dirigente scolastico deve assicurare che nella sezione “Amministrazione Trasparente” siano pubblicati tutti i dati e gli atti previsti, in modo completo, aggiornato e facilmente accessibile.
  • Legge 197/2022: attribuisce ai revisori dei conti delle scuole le funzioni che altrove sono proprie dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), tra cui l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
  • Delibera ANAC 192/2025: indica le categorie di dati su cui concentrare l’attestazione (personale, bandi, contratti, bilanci ecc.) e le modalità di controllo.
    Si rivolge agli organismi che controllano (OIV e analoghi, quindi i revisori), non alle segreterie scolastiche.

In nessuna di queste fonti si legge che la scuola sia tenuta a preparare e trasmettere ai revisori un elenco completo di tutti gli atti soggetti a pubblicazione.


Il PTPCT per le scuole

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le istituzioni scolastiche chiarisce che:

  • i dirigenti scolastici sono responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati e della corretta gestione della sezione “Amministrazione Trasparente”;
  • il monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione è affidato ai collegi dei revisori dei conti, che agiscono come organismi con funzioni analoghe all’OIV e devono rilasciare le attestazioni richieste da ANAC.

Anche qui, però, non appare un obbligo specifico di redigere un elenco globale degli atti pubblicabili da consegnare ai revisori.
La logica è: la scuola pubblica, i revisori controllano e attestano.


I controlli a campione di ANAC e Guardia di Finanza

La Delibera ANAC 192/2025 spiega anche come vengono controllate le attestazioni degli OIV e degli organismi analoghi:

  • l’ANAC effettua verifiche su un campione di amministrazioni, non su tutte;
  • quando coinvolge la Guardia di Finanza, i controlli documentali vengono svolti su un campione casuale di enti e di dati da verificare.

Quindi, persino al livello più alto di vigilanza, il sistema non pretende di analizzare tutto, ma si basa consapevolmente su controlli campionari.

Se ANAC e Guardia di Finanza lavorano a campione, è difficile sostenere che, a monte, la segreteria scolastica debba predisporre un elenco esaustivo e “certificato” di tutti gli atti astrattamente pubblicabili.


La scuola è obbligata a dare l’elenco?

Possiamo riassumere:

  • nel d.lgs. 33/2013 non c’è alcuna previsione che imponga alla scuola di redigere e inviare ai revisori un elenco di tutti gli atti soggetti a pubblicazione;
  • la Delibera ANAC 192/2025 non introduce obblighi di questo tipo per le scuole, ma definisce i compiti degli organismi di controllo;
  • il PTPCT per le scuole conferma il ruolo del dirigente sulla pubblicazione e quello dei revisori sull’attestazione, senza prevedere l’elenco richiesto.

Conclusione giuridica:

non esiste oggi un obbligo specifico per l’istituzione scolastica di predisporre e trasmettere ai revisori un elenco analitico e completo di tutti gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Si tratta di una modalità operativa scelta dai revisori, non di un adempimento codificato.


Cosa è comunque corretto fare in pratica

Questo non significa che la scuola possa “tirare su il muro” e basta occorre comunque:

  1. Pubblicare correttamente tutti gli atti e i dati richiesti in “Amministrazione Trasparente”.
  2. Collaborare con i revisori, mettendo a disposizione la documentazione amministrativa e contabile utile alle verifiche.
  3. Consentire controlli in loco, anche su base campionaria, durante le visite dei revisori.

In questo modo si rispettano le norme, si tutelano dirigente e segreteria, e si consente ai revisori di svolgere il loro ruolo senza trasformare la scuola in una “fabbrica di elenchi” non previsti dalla legge.


FAQ

1. I revisori possono chiedere alla scuola un elenco degli atti da pubblicare?
Sì, possono chiederlo come strumento di lavoro interno, ma questo non significa che esista un obbligo di legge per la scuola di produrlo in quella forma e con valore “certificatorio”.

2. Il Dirigente scolastico rischia qualcosa se non invia l’elenco?
Il DS risponde se non pubblica o pubblica male in “Amministrazione Trasparente”. La mancata predisposizione di un elenco non previsto dalla normativa non costituisce, di per sé, inadempimento, a condizione che la scuola collabori e consenta adeguati controlli.

3. I revisori possono controllare “a campione”?
Sì, ed è anzi in linea con l’impostazione ANAC: le attestazioni OIV/revisori sono soggette a verifiche a campione da parte di ANAC, che può avvalersi della Guardia di Finanza con controlli documentali su campioni casuali semplici.

4. Cosa conviene fare, in concreto, a DS e DSGA?

  • mantenere atti e registri ordinati;
  • pubblicare correttamente in “Amministrazione Trasparente”;
  • offrire controlli in loco e a campione ai revisori;
  • eventualmente fornire estrazioni mirate, ma rifiutando garbatamente di trasformare la segreteria in una “fabbrica di elenchi” non previsti da alcuna norma.
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