Sono già iniziati i furti e i danneggiamenti …

È il dirigente, in qualità di legale rappresentante, a denunciare alla locale autorità di pubblica sicurezza i furti e/o gli eventuali atti vandalici perpetrati a scuola, a seguito di formale segnalazione del direttore, consegnatario dei beni: in caso contrario rischiano di incorrere in una eventuale ommessa denuncia di furto e conseguente danno erariale. 

L’art. 33 (Eliminazione dei beni dell’inventario) del D.I. 129/2018 prevede che il materiale e i beni mancanti per furto siano eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili o l’avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione. Al provvedimento deve essere allegata la relazione del direttore sulle circostanze che hanno determinato la sottrazione dei beni e la copia della denuncia presentata.

Al di là delle incombenze legate all’inventario, è evidente che si debba impiegare qualunque presidio utile al fine di evitare o, almeno, rendere più difficoltosa l’effrazione degli spazi scolastici.

Può essere opportuno, ad esempio, migliorare la sicurezza delle finestrature oppure migliorare i sistemi di ingresso (grate, inferriate) a singoli compartimenti dell’istituto (segreteria, laboratori di informatica, aula musica, palestra). Alcuni interventi, relativi alla struttura architettonica, devono essere messi in opera solo da parte dell’ente locale proprietario, anche per eventuali autorizzazioni da richiedere ai Beni Culturali in caso edifici storici.

Per quanto riguarda le telecamere a circuito chiuso il Garante della Privacy ha fornito indicazioni, precisando che è possibile installare un sistema di videosorveglianza quando risulti indispensabile per tutelare l’edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, cioè quelle soggette a furti e ad atti vandalici. 

È, comunque, necessario fare in modo che le telecamere posizionate all’interno dell’istituto siano attivate solo al termine delle attività scolastiche ed extrascolastiche. Di contro, per tutelare l’edificio e i beni scolastici le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici possono essere oggetto di ripresa anche in orario di apertura degli stabili. 

In tal caso l’angolo visuale deve essere delimitato solo alle aree perimetrali esterne, escludendo dalle riprese quelle non strettamente pertinenti all’edificio (FAQ del Garante “Scuola e privacy”, spec. FAQ n. 14, in www.gpdp.it). 

È sempre necessario segnalare la presenza degli impianti con appositi cartelli, visibili anche di notte qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.

Le scuole, dunque, operano in un ambiente che richiede un’attenzione sempre maggiore alla gestione del rischio, non solo per quanto riguarda le persone ma anche i beni. Sebbene spesso si sentano isolate, le scuole hanno a disposizione strumenti per mitigare i rischi, come i contratti assicurativi, che offrono un’importante rete di sicurezza, quelli per coprire i danni alle cose e alle persone terze (polizza RCT) e i danni ai beni di proprietà della scuola (pacchetto IFE – Incendio, Furto, Elettronica).

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