Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio
Il Decreto-Legge n.48/2023 ha completato la copertura per i rischi scolastici, cioè l’assicurazione infortunistica INAIL delle svariate aree scoperte (es. lezioni curricolari in aula) per docenti e studenti. Il dPR 1124/1965 ha inizialmente previsto la copertura obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutti i lavoratori, comprendendo solo i rischi infortunistici per le esperienze tecnico-scientifiche (es. laboratori secondarie II grado) e esercitazioni pratiche o di lavoro (es. alternanza scuola-lavoro) per gli studenti degli istituti tecnici e professionali.
Ora con il Decreto-Legge n.48/2023 si coprono tutti gli infortuni sul lavoro, con l’invalidità accertata superiore al 6%, e le malattie professionali del personale scolastico e degli alunni in tutti gli ambiti della vita scolastica. Questo ha rappresentato sicuramente una novità per gli Istituti Comprensivi, in quanto tali tutele erano prima rivolte alla secondaria di II grado.
La circ. INAIL n. 24/2021 riepiloga la disciplina prevista in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio.
L’art. 53, comma 1 dPR 1124/165, stabilisce che il datore di lavoro/scuola deve presentare all’INAIL la denuncia per tutti gli infortuni che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, senza valutare l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici entro 48 ore (due giorni) da quello in cui il datore di lavoro/scuola ne ha avuto notizia, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico/pronto soccorso/etc..
Il giorno da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui la scuola ha ricevuto il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail, nel quale sono specificati data di rilascio e giorni di prognosi.
La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria (art. 13, comma 2, d.lgs. 124/2004). In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge: 1.290,00 euro. Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Chiaramente diverso è l’obbligo di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi (art. 18, comma 1, lett.r), d. lgs.81/2008). Questo interesse è chiaramente diverso da quello perseguito dall’art. 53 comma 1 dPR 1124/165 a presidio del quale sono previste le apposite sanzioni sopra descritte.
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