Nomina RUP e nuovo Codice: chiarimenti dal MIT
Insistentemente un lettore e socio ci chiede se è vero che una scuola può nominare più RUP: avendolo letto e riletto più volte in una chat teme di avere sbagliato.
Rileviamo che alcune chat sono più che altro sfoghi o tentativi di risposte di dilettanti allo sbaraglio: tentare di “interpretare” le norme senza conoscerle o senza avere almeno una certa esperienza del faticoso lavoro richiesto spesso porta a conclusioni errate o abnormi.
L’art. 15, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 dispone che “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento“.
Quindi, oltre all’unico RUP, può essere fatta unicamente la nomina di 2 responsabili del procedimento, uno per la fase di affidamento e un altro per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, senza che queste tre ultime fasi possano essere scorporate.
Su queste previsioni normative è intervenuto anche il supporto giuridico del MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con il Parere del 4 luglio 2023, n. 2098, che conferma la nostra ricostruzione normativa.
Sul punto il MIT ha anche richiamato la Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023) nella quale è stato chiarito che, con riferimento all’art. 15, comma 4, “In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti”.
Gli Associati possono leggere il Parere MIT del 4 luglio 2023, n. 2098 al seguente LINK.