Gestione delle ferie pregresse: suggerimenti Aran

Dopo la recente sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-218/22, di cui abbiamo dato conto  la scorsa settimana, la gestione delle ferie arretrate è diventato di grande attualità: l’Aran ha pubblicato un parere riferito al Comparto Istruzione e Ricerca, quello della scuola. 

Dopo la ricostruzione della disciplina vigente, ha evidenziato che questo problema costituisce un’eccezione non contemplata dalla normativa. In linea con il dettato costituzionale la vigente normativa conferma, invece, il carattere di irrinunciabilità delle ferie e stabilisce le modalità per fruirne. Non è comunque sottratto alla scuola il compito di adottare comportamenti atti ad assicurare che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il suo diritto alle ferie.

È opportuno rammentare che l’inderogabilità del diritto alle ferie è finalizzato a consentire al dipendente di recuperare le energie psicofisiche, a tutela della salute e della personalità complessiva. Di conseguenza, rappresenta una vera e propria obbligazione per il datore di lavoro, vincolandolo all’obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei dipendenti (art. 2087 c.c.). 

Senza dubbio questa tutela è anche nell’interesse del datore di lavoro.

Peraltro, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto del divieto di monetizzazione delle ferie (art. 5, comma 8 d.l. n. 95/2012) è onere della scuola vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei dipendenti e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.

In sintesi l’ARAN suggerisce che il datore di lavoro non può limitarsi a sottrarre automaticamente le ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali: prima di poterle azzerare deve, invece, dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria al fine di mettere il lavoratore effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte UE/2018, causa C-684/16, pp. da 45 a 47). 

Il datore di lavoro, dunque, è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a fruirne in tempo utile a garantire all’interessato l’apporto  del riposo e del relax cui sono volte (Corte UE 18.01.2024 in causa C-218/22, punti da 48 a 50).

Pur non potendo escludere casi eccezionali (un lungo periodo di malattia) che rendono di fatto impossibile la fruizione delle ferie nei tempi contrattualmente stabiliti, portandoci nell’ambito lavorativo degli ATA, il direttore ha l’obbligo contrattuale di pianificare e redigere un piano ferie per gli ATA almeno entro fine maggio, monitorando poi le ferie residue in capo ad ogni dipendente per agevolarlo ad esercitare in modo effettivo il diritto al godimento delle ferie.

Gli Associati possono leggere la Sentenza 18 gennaio 2024 causa C-218/22 della Corte di Giustizia UE (I Sezione).

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