Laboratori Professionalizzanti: quando è possibile effettuare gli affidamenti diretti?

Appalti scolastici • Laboratori innovativi

Laboratori Professionalizzanti: quando è possibile effettuare gli affidamenti diretti?

Guida pratica alla corretta individuazione della procedura di affidamento alla luce del D.Lgs. 36/2023.

La realizzazione dei nuovi laboratori professionalizzanti innovativi, finanziati attraverso programmi nazionali ed europei, sta ponendo numerosi interrogativi alle istituzioni scolastiche in merito alla procedura di affidamento più corretta da adottare.

Uno dei dubbi più frequenti riguarda la possibilità di utilizzare l’affidamento diretto, previsto dal D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, oppure la necessità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando.

Per comprendere quando sia realmente possibile procedere con l’affidamento diretto è necessario partire da un elemento fondamentale: la determinazione del valore stimato dell’appalto.

Punto chiave
Il valore indicato nel quadro esigenziale della candidatura non coincide automaticamente con il valore stimato dell’appalto.

Il valore stimato dell’appalto nel Codice dei contratti pubblici

Il D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la scelta della procedura dipende dal valore stimato dell’appalto, che deve essere determinato secondo i criteri previsti dall’art. 14.

In particolare, l’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:

“Il valore stimato dell’appalto è determinato dall’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalla stazione appaltante tenendo conto dell’importo massimo stimato.”

Questo significa che la stazione appaltante deve effettuare una valutazione preventiva del valore economico complessivo dell’intervento prima di individuare la procedura di affidamento.

Nel caso dei laboratori professionalizzanti, tuttavia, il valore indicato nel progetto finanziato non coincide automaticamente con il valore dell’appalto.

Infatti, nella fase di candidatura le istituzioni scolastiche hanno predisposto il progetto sulla base di un quadro esigenziale predeterminato automaticamente dalla piattaforma, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, che rappresenta una descrizione preliminare del fabbisogno ma non una vera progettazione tecnica supportata da analisi dei prezzi.

Il quadro esigenziale della candidatura

Il quadro esigenziale rappresenta pertanto una stima preliminare del fabbisogno della scuola, ovvero l’importo massimo finanziabile.

DescrizioneImporto IVA InclusaImporto IVA Esclusa
Fornitura laboratorio 1€ 85.425,00€ 70.020,49
Fornitura laboratorio 2€ 85.425,00€ 70.020,49
Piccoli adattamenti edilizi€ 10.050,00€ 8.237,70
Addestramento€ 2.010,00€ 1.647,54
Totale quadro esigenziale€ 182.910,00€ 149.926,22

Attenzione: questo importo non rappresenta il valore stimato dell’appalto, ma esclusivamente il quadro esigenziale della candidatura.

Il valore dell’appalto deve essere determinato successivamente attraverso una attività istruttoria, generalmente mediante consultazione preliminare di mercato.

Gli adattamenti edilizi e l’addestramento fanno parte dell’appalto

Nella determinazione del valore dell’appalto è necessario considerare tutte le componenti che concorrono alla realizzazione del laboratorio.

Piccoli adattamenti edilizi e impiantistici

In quanto privi di autonomia funzionale e strettamente strumentali alla realizzazione del laboratorio, non possono essere esclusi dal calcolo del valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 36/2023.

Addestramento all’uso delle attrezzature

Anche l’addestramento costituisce un servizio complementare e funzionalmente collegato alla fornitura, e deve quindi essere considerato unitariamente ai fini della soglia applicabile.A meno chè lo stesso non venga gestito come prestazione professionale attraverso l’assegnazione di un incarico (165/2001)

Di conseguenza, ai fini della determinazione della soglia per l’affidamento diretto, tutte queste componenti devono essere considerate unitariamente (ANAC, Parere n. 40/2023).

La consultazione preliminare di mercato

Per determinare correttamente il valore dell’appalto, il Codice dei contratti pubblici prevede lo strumento della consultazione preliminare di mercato, disciplinato dall’art. 77 del D.Lgs. 36/2023.

Attraverso la consultazione preliminare la stazione appaltante può acquisire informazioni utili a preparare l’appalto e a definire correttamente le caratteristiche tecniche dell’intervento.

In particolare, la scuola può:

  • acquisire informazioni sulle soluzioni tecnologiche realmente disponibili sul mercato e i tempi di approvvigionamento delle stesse
  • raccogliere cataloghi e schede tecniche
  • effettuare una analisi preliminare dei prezzi
  • definire in modo più preciso la configurazione tecnica dei laboratori
  • determinare il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 36/2023

Importante: la consultazione preliminare ha natura esclusivamente istruttoria e non costituisce una procedura di gara.

Modalità di svolgimento della consultazione preliminare di mercato e soggetti coinvolti

La consultazione preliminare di mercato, prevista dall’art. 77 del D.Lgs. 36/2023, viene avviata mediante la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale della scuola, nella sezione Albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente, al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicità e conoscibilità dell’iniziativa.

L’avviso ha lo scopo di informare i soggetti interessati dell’avvio della consultazione e di consentire la trasmissione di contributi informativi di natura tecnica ed economica utili alla definizione delle caratteristiche dell’intervento e alla determinazione del valore stimato dell’appalto.

Per assicurare adeguate condizioni di partecipazione e di pubblicità dell’iniziativa, l’avviso rimane pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, durante il quale i soggetti interessati possono trasmettere alla stazione appaltante:

  • cataloghi tecnici
  • schede tecniche delle soluzioni disponibili sul mercato
  • documentazione illustrativa
  • indicazioni economiche di carattere orientativo.

La consultazione ha natura esclusivamente istruttoria e non costituisce una procedura di gara, né comporta alcun diritto o aspettativa per i soggetti che partecipano.

Chi può essere coinvolto nella consultazione preliminare

Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità, durante la fase di consultazione non vengono coinvolti operatori economici che potrebbero successivamente partecipare alla procedura di affidamento.

Le informazioni tecniche ed economiche vengono invece raccolte da soggetti appartenenti al settore tecnico o scientifico di riferimento, quali:

  • case produttrici o brand tecnologici
  • università e centri di ricerca
  • laboratori di innovazione tecnologica
  • organismi tecnici o enti pubblici competenti
  • esperti tecnici del settore.

Questa impostazione consente di evitare che la consultazione preliminare possa alterare la concorrenza o favorire indirettamente un operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 78 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina la tutela della concorrenza nelle consultazioni preliminari di mercato.

Le informazioni raccolte durante questa fase vengono successivamente analizzate dalla stazione appaltante e dall’eventuale esperto progettista incaricato, al fine di definire la progettazione esecutiva dell’intervento e determinare il valore stimato dell’appalto sulla base delle condizioni effettive di mercato.

Il ruolo del progettista

Le informazioni raccolte durante questa fase istruttoria vengono successivamente analizzate da un esperto progettista incaricato, che provvede alla definizione della progettazione esecutiva dei laboratori e alla determinazione del valore stimato dell’appalto mediante analisi dei prezzi, secondo quanto previsto dall’art.6 Allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023.

Le eventuali informazioni tecniche relative a specifici prodotti o tecnologie presenti sul mercato vengono utilizzate esclusivamente come parametri di riferimento tecnico, e successivamente rielaborate nella documentazione di gara in forma generica, funzionale e prestazionale, nel rispetto del principio di equivalenza.

Quando è possibile l’affidamento diretto

L’art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:

“Le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro.”

Pertanto, se al termine della consultazione preliminare e dell’analisi dei prezzi il valore stimato dell’appalto risulta inferiore a 140.000 euro oltre IVA, la scuola può procedere mediante affidamento diretto.

Esempio pratico

Se dalla consultazione preliminare emerge che il valore complessivo dell’intervento è pari a:

€ 138.000 oltre IVA

tale importo rappresenterà:

  • il valore stimato dell’appalto
  • la base d’asta della procedura di affidamento
  • il limite massimo di spesa dell’amministrazione

La gestione delle economie di progetto

Nel caso sopra descritto si verifica una situazione particolare.

Il quadro esigenziale della candidatura prevedeva infatti un valore complessivo pari a:

€ 149.926,22 oltre IVA

mentre il valore stimato dell’appalto determinato mediante consultazione preliminare risulta pari a:

€ 138.000 oltre IVA

La differenza tra i due importi:

€ 11.926,22 oltre IVA

costituisce una economia di spesa per minore importo utilizzato. Questa differenza non può essere utilizzata per aumentare artificialmente il valore dell’appalto, poiché la stazione appaltante deve rispettare il valore stimato determinato sulla base delle condizioni di mercato.

Il tema della percentuale dell’85%

Nel caso dei laboratori professionalizzanti occorre inoltre considerare quanto indicato nella Lettera di Autorizzazione del progetto, che stabilisce che:

“Il valore delle spese generali del progetto non potrà mai eccedere il 15% del valore della candidatura; più precisamente, si raccomanda di utilizzare per le forniture un valore percentuale pari almeno all’85% del totale della candidatura.”

Questo significa che la struttura del finanziamento prevede che almeno l’85% delle risorse sia destinato alle forniture.

Tuttavia, qualora la consultazione preliminare determini un valore dell’appalto inferiore rispetto al quadro esigenziale originario, si genera una economia di progetto.

In questi casi può essere opportuno richiedere chiarimenti tramite ticket su FUTURA per verificare:

  • se la percentuale dell’85% debba essere considerata vincolo perentorio o indicazione programmatoria
  • come debbano essere gestite eventuali economie di spesa derivanti dalla rideterminazione del valore dell’appalto

Conclusioni

Nel caso dei laboratori professionalizzanti, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto non dipende dal valore indicato nel quadro esigenziale della candidatura, ma dal valore stimato dell’appalto determinato mediante consultazione preliminare di mercato.

Tale valore deve includere tutte le componenti dell’intervento unitario, comprese:

  • forniture tecnologiche
  • adattamenti edilizi e impiantistici
  • servizi di addestramento

Se la stima risultante dall’istruttoria di mercato è inferiore a € 140.000 oltre IVA, la scuola può procedere mediante affidamento diretto, mentre eventuali differenze rispetto al quadro esigenziale originario costituiranno economie di spesa del progetto.

Facsimile Ticket

Oggetto: Quesito interpretativo in merito alla determinazione del valore stimato dell’appalto, alla percentuale minima delle forniture e alla gestione delle spese organizzative e gestionali ai sensi del D.Lgs. 36/2023

Spett.le Ministero dell’Istruzione e del Merito,

la scrivente Istituzione scolastica sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito interpretativo in merito alla corretta applicazione del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, con riferimento alla determinazione del valore stimato dell’appalto e alla conseguente individuazione della procedura di affidamento nell’ambito della realizzazione dei laboratori professionalizzanti innovativi.

Considerato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve valutare e stimare il valore dell’appalto tenendo conto dell’importo massimo totale pagabile al fine di individuare la procedura di affidamento conforme alle disposizioni del Codice;

Considerato che, in fase di candidatura del progetto, l’Istituzione scolastica ha predisposto una progettazione di massima sulla base di un quadro esigenziale, non supportato da analisi prezzi dettagliata, in quanto il sistema informativo GPU elaborava automaticamente e rigidamente i valori dei moduli presentati;

Considerato che non esiste un prezzario ufficiale di riferimento per i beni oggetto di approvvigionamento e che, pertanto, è onere della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, procedere alla determinazione del valore dell’appalto mediante attività istruttorie basate sull’analisi dei prezzi, secondo criteri analoghi a quelli previsti dall’art. 3, comma 5, dell’Allegato I.14 del medesimo decreto;

Rilevato che la procedura di affidamento potrà essere avviata solo successivamente allo svolgimento di una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata ad acquisire informazioni tecniche ed economiche utili alla definizione della progettazione esecutiva e alla determinazione del valore stimato dell’appalto;

Accertato che, a seguito della consultazione preliminare di mercato e della conseguente analisi delle soluzioni tecnologiche disponibili, il costo per la realizzazione dell’intervento – considerando unitariamente lavorazioni, forniture e servizi complementari funzionali alla realizzazione dei laboratori – risulta inferiore alla soglia di euro 139.999,99 (IVA esclusa) e che pertanto il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 rientra nei limiti previsti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto;

Considerato inoltre che nella Lettera di Autorizzazione del Progetto viene specificato che:

“Il valore delle spese generali del progetto non potrà mai eccedere il 15% del valore della candidatura; più precisamente, si raccomanda di utilizzare per le forniture un valore percentuale pari almeno all’85% del totale della candidatura.”

Tenuto conto che la rideterminazione del valore stimato dell’appalto sulla base delle condizioni effettive di mercato, effettuata attraverso la consultazione preliminare di mercato, potrebbe determinare un valore complessivo delle forniture inferiore alla percentuale dell’85% indicata nella lettera di autorizzazione, generando pertanto economie di spesa per minore importo utilizzato;

Tanto premesso, si chiede di voler cortesemente chiarire:

  1. se, in presenza di una rideterminazione del valore stimato dell’appalto effettuata prima dell’adozione della determina a contrarre, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 77 del D.Lgs. 36/2023, sia legittimo procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, non configurandosi in tal caso alcuna ipotesi di frazionamento artificioso dell’appalto;
  2. se l’indicazione contenuta nella Lettera di Autorizzazione del Progetto, secondo cui per le forniture si raccomanda l’utilizzo di una percentuale pari almeno all’85% del totale della candidatura, debba essere interpretata come vincolo perentorio di spesa oppure come indicazione programmatoria, ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di determinare il valore effettivo dell’appalto sulla base delle condizioni di mercato;
  3. se, nel caso in cui la determinazione del valore stimato dell’appalto comporti una spesa inferiore alla percentuale dell’85% delle forniture, sia comunque consentito procedere con l’affidamento sulla base del valore effettivo determinato mediante consultazione preliminare di mercato, prevedendo la restituzione delle eventuali economie di spesa per minore importo utilizzato;
  4. se, nel caso di rideterminazione del valore stimato dell’appalto rispetto all’importo complessivo del progetto autorizzato, le percentuali previste per le spese organizzative e gestionali debbano essere ricalcolate in proporzione al nuovo valore dell’appalto oppure se debbano continuare ad essere calcolate sul valore massimo del progetto autorizzato indicato nel quadro esigenziale della candidatura.

In particolare si chiede di chiarire se le seguenti voci di spesa:

  • Progettazione (max 2%)
  • Spese organizzative e gestionali (max 5%)
  • Pubblicità (max 1%)
  • Collaudo (max 1%)
  • Addestramento all’uso delle attrezzature (max 1%)

debbano essere calcolate:

a) in percentuale sul nuovo valore stimato dell’appalto risultante dalla consultazione preliminare di mercato,

oppure

b) sul valore complessivo massimo del progetto autorizzato indicato nel quadro esigenziale della candidatura.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

Condividi il contenuto se lo trovi interessante