Corte dei Conti: docente deve restituire 10 anni di stipendi per doppio lavoro
Con la recente sentenza n. 42/2025 della Sezione I giurisdizionale centrale d’Appello, la Corte dei Conti ha emesso un verdetto severo in materia di pubblico impiego scolastico. Un insegnante è stato condannato a restituire tutte le retribuzioni percepite nell’arco di dieci anni.
La decisione scaturisce dall’accertamento di attività professionali continuative svolte dal docente parallelamente all’insegnamento, in assenza della necessaria autorizzazione preventiva obbligatoria per i dipendenti pubblici.
Il caso: incarichi extraistituzionali non dichiarati
Nel caso specifico esaminato dai giudici contabili, il docente svolgeva attività di intermediazione e consulenza finanziaria. Sebbene avesse ottenuto un’autorizzazione dal Dirigente Scolastico, questa era basata su informazioni incomplete fornite dal dipendente stesso.
Il docente aveva omesso di dichiarare la reale natura e l’estensione degli incarichi. Questa mancanza di trasparenza è stata determinante per la condanna.
Perché scatta la condanna: l’occultamento doloso del danno
Il Collegio ha chiarito un punto fondamentale che supera la normale prescrizione quinquennale. La mancata o parziale richiesta di autorizzazione per incarichi ulteriori configura un comportamento illecito che integra il cosiddetto “occultamento doloso del danno”.
Secondo l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, tale condotta impedisce il decorso della prescrizione. Di conseguenza, la Corte ha potuto estendere la richiesta di risarcimento (la restituzione degli stipendi) all’intero decennio in cui l’attività illecita è stata svolta.
Le regole per i docenti: l’Art. 508 del D. Lgs. n. 297/1994
La sentenza richiama i principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e ribadisce le regole stringenti per il personale scolastico.
Ai docenti è consentito l’esercizio della libera professione, ma solo a specifiche condizioni dettate dall’art. 508 del D. Lgs. n. 297/1994:
- Autorizzazione preventiva: Deve essere sempre concessa dal Dirigente Scolastico.
- Nessun pregiudizio: L’attività non deve interferire con l’ordinato e completo assolvimento della funzione docente.
- Coerenza: L’attività deve risultare coerente con l’insegnamento impartito.
Nota bene: I dipendenti pubblici sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni attività esterna. L’omissione o la dichiarazione parziale espone a rischi risarcitori pesanti, come dimostrato da questa pronuncia.
Conclusioni
Questa sentenza della Corte dei Conti rappresenta un monito per tutto il personale della Pubblica Amministrazione. Il rispetto delle norme sulla trasparenza e la corretta gestione degli incarichi extraistituzionali non sono formalità burocratiche, ma requisiti essenziali per tutelare la propria posizione lavorativa ed economica.


