Responsabilità del DS per l’infortunio di un alunno durante l’intervallo

Un alunno, mentre giocava con i compagni nel cortile durante l’intervallo, è caduto a terra e si è ferito gravemente: un chiodo gli si è conficcato nella palpebra, provocando danni permanenti alla vista. Per l’accaduto, il dirigente scolastico è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per lesioni colpose, a causa di negligenza, imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni (artt. 63 e 64, comma 1, lett. a, d.lgs. 81/2008). Secondo i giudici, il dirigente scolastico aveva consentito che il cortile dell’istituto rimanesse in pessime condizioni di manutenzione, con buche, sporgenze e chiodi arrugginiti, creando così un ambiente pericoloso.

Il dirigente, nel ricorso, aveva sostenuto che le norme del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro non potevano applicarsi al caso, in quanto l’alunno non poteva essere equiparato a un lavoratore. Di conseguenza, chiedeva che l’episodio fosse qualificato come lesioni colpose semplici (art. 590, comma 1, c.p.), reato estinguibile per effetto della remissione di querela intervenuta in seguito al risarcimento integrale del danno (art. 162-ter c.p.).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17447 del 30 aprile 2024 (ud. 31 gennaio 2024, Sez. IV penale), ha tuttavia confermato l’orientamento già espresso in precedenti pronunce (vetrate): il cortile scolastico può essere equiparato a tutti gli effetti ad un luogo di lavoro ai fini della responsabilità per inosservanza delle norme antinfortunistiche, anche in caso di infortunio occorso a un alunno. Il dirigente scolastico resta quindi responsabile per lesioni causate da mancata adozione delle misure di sicurezza previste.

Pur riconoscendo la responsabilità del dirigente scolastico in questo specifico caso la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, disponendo inoltre, in virtù della minore età della persona offesa, l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del Codice della Privacy, d.lgs. 196/2003.

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