Quando il DSGA uscente non collabora
Rispondendo ad un quesito dopo la new di alcuni giorni fa, ricordiamo che, se il consegnatario uscente si rifiuta di collaborare al passaggio di consegne, si pone un problema rilevante. Il rifiuto integra, infatti, una violazione degli obblighi di servizio che può avere conseguenze disciplinari, imponendo al dirigente di attivare le procedure conseguenti. In tali situazioni, la normativa consente al dirigente di esercitare poteri sostitutivi (art. 17, comma 1, lett. d) d.lgs. 165/2001) per garantire che la ricognizione dei beni si svolga comunque. Qualora l’intervento “d’ufficio” determini oneri aggiuntivi per l’amministrazione, (es. per lavoro aggiuntivo destinato alla ricognizione disposta “d’ufficio”), il danno economico può essere posto a carico del consegnatario inadempiente e segnalato alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente.
Si evidenzia come il Regolamento di Contabilità non contempla la possibilità di apporre la clausola della riserva, per cui l’eventuale inosservanza del termine costituisce, palesemente, indice di carenze nella gestione. Le disposizioni amministrative hanno chiarito che, trascorsi tre mesi dall’insediamento del nuovo direttore, il dirigente deve intimare formalmente al direttore cessato, mediante PEC, di presentarsi alle operazioni di consegna.
L’atto di messa in mora, condiviso anche con il subentrante e con il presidente del Consiglio d’istituto, fissa giorno e ora della ricognizione e avverte che, in caso di assenza, la procedura si svolgerà ugualmente, con la redazione del verbale da parte dei presenti.
Se il DSGA uscente persiste nell’inerzia o propone rinvii incompatibili con i tempi stabiliti, il dirigente, insieme al subentrante e al presidente del Consiglio d’istituto, procede alla verifica materiale e redige il verbale motivato.
Restano, infine, in capo al dirigente sia la verifica della sussistenza di eventuali anomalie o irregolarità idonee a dare luogo ad ipotesi di responsabilità patrimoniale-contabile, nonché il conseguente e non declinabile obbligo di denuncia dei fatti potenzialmente dannosi alla Procura regionale della Corte dei Conti territorialmente competente.