Incarichi a pensionati nella PA: le scuole possono affidarsi a ex docenti ingegneri o architetti per supportare il RUP
Un recente parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità per la Pubblica Amministrazione di conferire incarichi professionali a dipendenti in pensione, aprendo scenari di interesse anche per il mondo della scuola. La delibera, datata 2 luglio 2025, analizza il caso di un comune che intendeva affidare un incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a un proprio ex dirigente del settore lavori pubblici in quiescenza.
La questione è di particolare rilevanza per gli istituti scolastici, spesso impegnati in progetti di edilizia, riqualificazione energetica o innovazione tecnologica, anche grazie ai fondi del PNRR. In questo contesto, la possibilità di avvalersi dell’esperienza di ex docenti che sono anche ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi, e ora in pensione dall’insegnamento, rappresenta una preziosa opportunità.
L’Autorità ha chiarito diversi aspetti normativi, escludendo alcuni dei principali ostacoli che si potrebbero ipotizzare in questi casi.
In primo luogo, l’ANAC ha stabilito che non sussistono problemi legati alle norme sull’inconferibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013). Allo stesso modo, è stato escluso il divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001), ovvero il passaggio di un ex dipendente pubblico al settore privato con cui ha avuto a che fare durante il servizio. Poiché l’incarico di supporto al RUP viene svolto all’interno della stessa amministrazione di provenienza, viene a mancare il “passaggio” tra pubblico e privato che caratterizza tale divieto.
L’ANAC ha ribadito un orientamento già consolidato: l’attività di supporto al RUP è qualificata come un incarico professionale autonomo, assimilabile a un appalto di servizi. Questo perché richiede competenze specifiche, un’organizzazione propria e l’assunzione del rischio da parte del professionista, e non si configura come un rapporto di lavoro dipendente.
Il vero nodo da sciogliere, secondo l’ANAC, risiede nell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, che pone un divieto generale di conferire incarichi retribuiti (di studio, consulenza, dirigenziali o direttivi) a personale in quiescenza.
Tuttavia, la stessa normativa e successivi interventi legislativi hanno introdotto importanti eccezioni. Le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) hanno chiarito che il divieto va interpretato in senso stretto e riguarda solo le tipologie di incarichi espressamente elencate. La giurisprudenza contabile ha inoltre specificato che attività di “assistenza” che non si traducano in studio o consulenza specialistica potrebbero essere consentite.
La novità più significativa per le scuole è la deroga introdotta dall’art. 10, comma 1, del D.L. n. 36/2022. Questa norma permette espressamente alle amministrazioni titolari di interventi del PNRR, inclusi gli enti locali e quindi le scuole, di conferire incarichi a personale in quiescenza fino al 31 dicembre 2026.
In sintesi, una scuola che gestisce un progetto finanziato dal PNRR può legalmente affidare un incarico retribuito di supporto tecnico-specialistico al RUP a un suo ex docente, oggi in pensione, che possegga le qualifiche di ingegnere o architetto.
L’ANAC sottolinea che la competenza primaria per l’interpretazione del divieto e delle sue deroghe spetta al Dipartimento della Funzione Pubblica. Pertanto, pur fornendo un parere favorevole basato sulla normativa attuale, l’Autorità raccomanda alle amministrazioni di rivolgersi al DFP per eventuali chiarimenti specifici sul caso concreto.
Questa apertura normativa rappresenta una grande opportunità per le scuole, che possono così beneficiare di professionalità di alto profilo che uniscono la competenza tecnica a una profonda conoscenza dell’ambiente scolastico e delle sue specifiche esigenze.