Orario ATA superiore a 7 ore e 12 minuti: la pausa di 30 minuti è obbligatoria?
Durante il secondo webinar del ciclo di incontri sulla contrattazione con il Prof. Ricciardi, da noi promosso, non è stato possibile rispondere a tutte le domande. Rispondiamo in questo spazio ad una domanda relativa al personale ATA che debba svolgere più di 7 ore e 12 di servizio in una giornata. In particolare, si chiede se la pausa di mezz’ora è obbligatoria e va comunque svolta o si può stabilire in contrattazione integrativa di non svolgerla? Si chiedono anche altre soluzioni alternative.
Il d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66, sull’organizzazione dell’orario di lavoro, all’art. 8 chiarisce che “qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
L’art. 51, comma 3, del CCNL del 29.11.2007, ad oggi vigente, esplicitamente prevede che “se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”.
Dal combinato disposto delle due norme riportate sopra si manifesta il fatto che in presenza dell’orario giornaliero pari a 7 ore e 12 minuti continuativi è obbligatorio prevedere una pausa di 30 minuti. Al contrario, in presenza di un orario superiore alle 6 ore ma inferiore alle 7 ore e 12 minuti, il lavoratore ATA è libero di scegliere se effettuare una pausa di 10 minuti (d.lgs. 66/2007) o di chiedere che la stessa sia portata a 30 minuti, ad esempio per la consumazione del pasto.
Per quanto concerne la possibilità di stabilire in contrattazione integrativa di non svolgere la pausa obbligatoria va rimarcato che l’art. 30 comma 4 lettera c) del CCNL 18.01.2024 non prevede alcuna eventualità di intervenire sulla materia della pausa obbligatoria.
Peraltro, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la pausa, il diritto alle ferie e il riposo settimanale sono diritti del lavoratore irrinunciabili, in quanto utili al recupero psico-fisico della persona e sono inderogabili dal datore di lavoro.
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