Non si possono pubblicare gli elenchi nominativi di composizione delle classi
È utile ricordare, alcune indicazioni del Garante Privacy in merito alla pubblicazione degli elenchi nominativi delle classi.
È illecito diffondere gli elenchi degli alunni; il Garante ha censurato il comportamento di una scuola che ha pubblicato, nella sezione amministrazione trasparente del proprio sito web istituzionale, una nota del dirigente contenente gli elenchi nominativi degli alunni ammessi alla frequenza del tempo pieno della scuola primaria e l’indicazione della classe di assegnazione presso uno dei plessi dell’istituto.
Nel proprio provvedimento, il Garante Privacy ha ricordato che il trattamento di dati personali può essere effettuato lecitamente da un ente pubblico/scuola solo se necessario per adempiere a un obbligo legale del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Inoltre, tale trattamento deve basarsi su una disposizione conforme all’art. 2-ter del Codice, cioè quando la base giuridica è costituita esclusivamente da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.
L’Autorità ha anche richiamato l’attenzione su una specifica FAQ, elaborata in collaborazione con il Ministero, che chiarisce che la pubblicazione degli elenchi nominativi relativi alla composizione delle classi sul sito web delle scuole non è consentita, se non nei casi previsti dall’art. 2-ter del Codice.
Il Garante ha concluso che la pubblicazione dei dati sul sito dell’istituto scolastico ha comportato una diffusione illecita di dati personali, violando gli artt. 5 e 6 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), nonché l’art. 2-ter del Codice.