I luoghi di lavoro: terzi estranei e Sent. 27 febbraio 2024, n. 8380
Nel caso in cui un bambino sbatta contro la vetrina di un negozio non conforme alle normative di sicurezza, e si faccia male a seguito dell’urto, il titolare dell’attività commerciale è responsabile, anche penalmente, di tutte le conseguenze dannose determinate:
- dai beni in sua custodia, ivi compresi i vetri;
- dalle misure antinfortunistiche (non applicate) non solo a tutela dei propri dipendenti ma anche dei clienti e dei terzi estranei.
La Cassazione IV sez. penale con Sent. 27 febbraio 2024 n. 8380 sottolinea che le misure preventive in materia di sicurezza sul lavoro devono essere adottate nell’interesse di tutti coloro che frequentano l’ambiente, inclusi eventuali estranei o visitatori occasionali. Di conseguenza, gli elementi potenzialmente pericolosi, come le vetrate, devono essere adeguatamente segnalate e realizzate con materiali di sicurezza, specialmente nelle aree accessibili ai bambini.
Secondo la Cassazione la mancata adozione di vetrate antisfondamento rappresenta una violazione delle disposizioni di sicurezza, previste dall’ALL.IV d.lgs. 81/2008, che impone di separare le pareti vetrate dai luoghi di lavoro e dalle vie di circolazione per evitare contatti accidentali.
La Sentenza ha ribadito che, in caso di lesioni personali colpose derivanti da inadempienze delle norme di prevenzione, si applicano l’aggravante per violazione delle norme antinfortunistiche e la perseguibilità d’ufficio del reato.
Questo principio vale a condizione che la presenza della persona infortunata nell’ambiente di lavoro al momento dell’incidente non sia considerata eccezionale o atipica.
Fondamentale è il principio generale di tutela di tutti i terzi che accedono al luogo di lavoro: il pensiero corre veloce alle scuole e alle grandi vetrate d’entrata non sempre antisfondamento, in violazione delle disposizioni della sicurezza, pericolose per i lavoratori …. ma anche per quei estranei all’attività lavorativa comunque presenti, cioè alunni e/o studenti.
Gli Associati possono leggere la Cassazione penale, Sent. 27 febbraio 2024 n. 8380
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