La tracciabilità dei flussi finanziari e le utenze internet

Nonostante l’obbligo degli EE.LL. di sopperire alle necessità delle scuole almeno relativamente alle utenze (acqua, luce, gas, telefono, etc.),sembra che non tutti vi ottemperino. La domanda che ci è stata rivolta, infatti, chiede se per l’acquisto del servizio internet, che il Comune non salda, è necessario richiedere la tracciabilità dei flussi (CIG).

La legge  136/2010 prevede importanti misure di contrasto alla criminalità  organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali; a tal fine, tra l’altro, la legge  prevede che i flussi finanziari collegati ad un contratto di appalto debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex  post. 

Agli artt. 3 e 6 della citata legge è  disciplinato lo strumento della tracciabilità, cioè il CIG, per evitare che nell’esecuzione di contratti pubblici ci sia  il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità  organizzata.

L’art.3 comma 3 della legge n. 136/2010 prevede che i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.

In  particolare, possono essere eseguiti con strumenti  diversi dal bonifico i pagamenti per: 

  • imposte e tasse;
  • contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
  • assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione ad un appalto;
  • gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, gas, telefonia, ecc.). 

Tali pagamenti devono comunque essere obbligatoriamente documentati, ma non chiedono il CIG né che venga indicato nella documentazione (art.3 comma 3 legge n. 136/2010).  

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