Rendicontazione Erasmus +

Il sistema di finanziamento dei progetti Erasmus+, basato su costi unitari, prevede costi indiretti variabili (ad es. il supporto organizzativo, il supporto individuale e i bisogni speciali) e costi diretti (ad es. costi dei corsi, viaggio e soggiorno). I costi di viaggio, di soggiorno e della frequenza dei corsi sono  finanziati lumpsum, ossia forfettariamente, ma devono assicurare il compimento di tutte le necessità del progetto. Con un progetto approvato si sottoscrive un contratto con la Commissione che specifica tempi e risultati, che dovranno essere rispettati all’interno del budget prestabilito.

Nella gestione di tali risorse nel programma annuale finanziario ci sono alcuni aspetti meritevoli di attenzione: 

  1. le spese ammissibili
  2. la natura del rimborso spettante ai docenti per le spese sostenute all’estero, qualora si operi la liquidazione dell’importo forfettario totale direttamente al docente.

Per quanto riguarda i costi ammissibili sono imputabili i costi “necessari” (Guida del Programma Erasmus+) a garantire il funzionamento corrente e il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il riferimento normativo nazionale è alle spese di missione sostenibili in Italia o all’estero: non trovano, pertanto, giustificazione ricevute per aperitivi, taxi, spettacoli teatrali, etc., ma eventuali pranzi e cene (in rapporto agli orari), i mezzi di trasporto pubblico. 

Nel caso di completa erogazione del rimborso forfettario per le spese sostenute all’estero dai docenti, dipendenti pubblici, questo costituisce reddito di lavoro dipendente fiscalmente imponibile da assoggettare a ritenuta d’acconto, ai sensi del dPR n. 600/1973, per la parte eccedente 77,47 euro giornalieri. 

Tali somme, erogate dal datore di lavoro/scuola, costituiscono per i docenti un reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 49, dPR 917/86, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) da assoggettare a tassazione secondo i criteri dettati dall’art. 51 del medesimo TUIR.

In particolare, il comma 5 del richiamato art. 51 prevede che le somme corrisposte al dipendente nell’ipotesi in cui svolga l’attività lavorativa al di fuori della  normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni), concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al giorno, elevati a 77,47 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese  di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto“.

Interessante la lettura di tre documenti dell’Agenzia delle Entrate: Consulenza giuridica n. 956-1, Risoluzione 109/E e Risposta 171/2022.

Questo trattamento fiscale non è applicabile alle somme corrisposte agli studenti.

Per gli Associati sono allegati i documenti dell’Agenzia delle Entrate.

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