Culpa in educando e culpa in vigilando
Recenti fatti di cronaca hanno portato alla ribalta concetti di primaria importanza quale la culpa in educando, cioè il criterio di imputazione della responsabilità dei genitori per i danni cagionati da un illecito commesso dai propri figli minori.
In cosa consiste l’educazione?? Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste “solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare” (Cassazione Civile, Sentenza n.18804 del 28.08.2009). Essi devono svolgere una costante opera educativa, per realizzare una personalità equilibrata, “la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale” (Cassazione Civile Sentenza n.9556 del 22.04.2009; Cassazione Civile Sentenza n.18804 del 28.08.2009).
In altre parole i genitori devono dare ai figli un bagaglio educativo grazie al quale non pongano in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi e devono anche correggere quegli aspetti del carattere dei figli che denotino imprudenza e leggerezza.
Insomma i genitori sono responsabili dei figli minori per quanto concerne gli illeciti riconducibili al mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale. Inoltre, se l’onere probatorio circa l’assenza di culpa in vigilando si attenua con il crescere dell’età del minore, al contrario i doveri educativi permangono costanti nel tempo.
La giurisprudenza ha, infatti, ravvisato la carenza educativa nei casi di omicidio commesso da un minore quasi maggiorenne e di violenza sessuale di gruppo.
Il dovere educativo e di vigilanza dei genitori sui figli minori è sempre sussistente anche nell’ipotesi di genitori non (più) coniugati. Si è ritenuta la responsabilità per danno cagionato dal minore per un reato di violenza sessuale anche in capo al genitore separato e presso il quali il minore non era stato collocato. La ratio della decisione risiede nella valutazione per cui la violazione imputabile ai genitori riguarda non la vigilanza ma l’educazione, che deve essere impartita anche dal genitore separato, soprattutto se abbia frequenti rapporti con il figlio. (Tribunale di Milano, 16 dicembre 2009).
La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti). L’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.
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