Ancora sulle coperture infortunistiche degli alunni
La new di martedì u.s. ha prodotto molto interesse, ma anche domande alle quali cerchiamo ora di rispondere.
Il recente cd. Decreto Lavoro non ha modificato la portata delle garanzie infortunistiche, ma solo le tipologie di scuole a cui si applica (ora tutte) e gli ambiti di applicazione della copertura (tutte le attività di insegnamento-apprendimento); sempre e tutti gli infortuni dovranno essere “denunciati”.
In definitiva queste estensioni hanno però scarso riscontro in ambito scolastico, perché in caso di morte lo studente, che ovviamente non è portatore di reddito, risulta escluso dall’indennizzo morte, cioè dalla casistica risarcitoria ai superstiti. Inoltre, l’indennizzo per invalidità permanente è erogabile in pochissimi casi: nella scuola è statisticamente molto raro che si verifichino infortuni quantificabili oltre la soglia del 6% della franchigia INAIL prevista.
Fatta chiarezza sulla natura delle garanzie INAIL e sul loro ristretto campo d’azione per la Scuola appaiono evidenti le ragioni che in passato hanno condotto i Dirigenti Scolastici a stipulare una polizza assicurativa integrativa per proteggere gli alunni e l’Amministrazione stessa. Questa specifica esigenza non viene in alcun modo scalfita dall’estensione degli ambiti di applicazione del dPR 1124/65 come stabilito dal cd. Decreto Lavoro.
È, infatti, chiaro che queste estensioni infortunistiche non coprono in nessun caso la RCT, cioè la Responsabilità Civile Terzi per i danni prodotti dagli alunni e per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido.
La polizza assicurativa integrativa scolastica di fatto rimane la sola via risarcitoria e di tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi sia per i danni dai loro figli subiti.
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