Imposta di bollo: esenti solo i contratti inferiori a 40mila €

Dal 1° luglio con il d.lgs. 36/2023 sono state revisionate le modalità di determinazione dell’imposta di bollo (d.P.R. 642/1972).

La nuova imposta è commisurata al valore del contratto e con natura sostitutiva dell’imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, nel segno della semplificazione e del cambiamento circa obblighi, responsabilità, esenzioni, determinazione ed assolvimento dell’imposta.

In sostanza, per i contratti da stipularsi a decorrere dal 1° luglio 2023, le modalità di calcolo e versamento di questa nuova imposta forfettaria a scaglioni sono fissate al comma 10, art. 18 e all’Allegato I.4 d.lgs. 36/2023.

L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. 

Sono esenti dall’imposta gli affidamenti d’importo inferiore a 40.000 euro, netto IVA.

Pertanto, il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve assolvere al momento della stipula del contratto:

  1. a) è una tantum;
  2. b) è di importo proporzionale al valore dell’appalto.

È stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia Entrate (prot. n. 240013 del 28 giugno), con il quale vengono individuate le modalità telematiche di versamento, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. Al contempo, la stessa Agenzia ha emanato la Risoluzione n. 37/E del 28 giugno, con la quale ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.

La nuova imposta di bollo trova l’interpretazione nella Circolare Agenzia delle Entrate 22/E del 28 luglio che conferma l’esenzione per i contratti sotto i 40mila euro ma solo per l’aggiudicatario; resta comunque la responsabilità solidale.

Gli Associati possono leggere la Circolare Agenzia delle Entrate 22/E del 28 luglio.

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