Sottoscrizione e conservazione dei documenti fiscali digitali

La Risposta n. 1 del 30 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate, resa a seguito di una richiesta di consulenza giuridica, è particolarmente interessante per le scuole che presentano  la Dichiarazione dei sostituti d’imposta – Mod. 770/2023.

Ai fini fiscali la sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni su supporto informatico è valida con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie Fiscali. 

Invece, una firma elettronica “semplice” cioè non qualificata, digitale o avanzata, a prescindere dal processo di sua formazione, non è idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici, specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.

Le fonti normative sono rappresentate dal d.P.R. 322/1998, che detta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta, dal D.M. 17.06.2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto” e dal d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), in particolare agli articoli 20 e 22.

In sintesi una firma elettronica “semplice” (ossia non qualificata, digitale o avanzata) non è idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici (nativi o frutto di copia/ dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.

Alla luce di quanto sopra deve escludersi l’idoneità ai fini tributari di qualsiasi  procedura che preveda l’utilizzo di tale tipologia di firma.

Gli Associati possono consultare il testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2023.

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