Soglie di rilevanza comunitaria: a quale fare riferimento?
L’art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) stabilisce quali sono le soglie di rilevanza comunitaria. Queste sono rappresentate da classi di importi, differenziate per lavori, servizi e forniture che a seconda del loro ammontare assumono interesse a livello europeo. Le soglie stabiliscono quindi l’obbligo di aprire una procedura comparativa a tutte le nazioni dell’UE garantendo l’accesso agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.
Le soglie di rilevanza comunitaria sono state aggiornate il 1.01.2022 e lo saranno nuovamente il 1° gennaio 2024; i contratti sopra soglia sono i contratti che prevedono lavori, forniture o servizi con importo a base di gara superiore alle soglie stabilite dall’art. 14 d.lgs. 36/2023.
Le soglie ad oggi risultano essere le seguenti:
Euro |
Autorità Governativa |
5.382.000 | per appalti pubblici di lavori e concessioni |
215.000 | amministrazioni sub-centrali per appalti pubblici di forniture, servizi e concorsi pubblici di progettazione |
140.000 | amministrazioni centrali per appalti pubblici di forniture, servizi, concorsi pubblici di progettazione |
750.000 | per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici |
… ma a quale soglia deve fare riferimento la scuola??
La legge 196/2009, Legge di contabilità e finanza pubblica, delinea le PP.AA. alle quali si applica la contabilità di Stato; il successivo d.lgs. 91/2011 circoscrive il concetto di autorità governativa e di PP.AA..
Tra le Autorità Governative centrali sono indicate le Unità Locali di una P.A. (Ministero): sono articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, individuate con propri provvedimenti dal competente Ministero.
Ad oggi, questa è la definizione e la collocazione delle scuole, che per questi fini negoziali sono annoverate tra le amministrazioni centrali: devono pertanto fare riferimento soltanto alle soglie per le amministrazioni centrali (euro 140.000).