Dati sensibili dei supplenti: sanzione alla scuola
Il Garante della privacy ha comminato una sanzione di 15.000 euro a un ufficio scolastico regionale per la pubblicazione online di elenchi completi dei supplenti, che includevano informazioni personali sensibili, tra cui la precedenza prevista dalla legge 104/1992 per i disabili. Il reclamo è stato presentato da un insegnante che ha sollevato il problema della diffusione illecita di dati relativi allo stato di salute.
L’ufficio scolastico ha sostenuto alcune difese senza successo:
In primo luogo, ha affermato che il consenso dei candidati delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) era stato ottenuto durante la fase di inserimento e convocazione per le supplenze.
Tuttavia, il Garante ha sottolineato che il consenso non è sufficiente quando si tratta di trattamenti per ragioni di pubblico interesse.
In secondo luogo, l’ufficio scolastico ha sostenuto che non è stata specificata alcuna patologia, ma è stata indicata solo la presenza della precedenza attraverso un “SI” in base alla legge 104/1992.
Il Garante, però, ha ribadito che la diffusione di dati sanitari è vietata dal Codice della privacy.
Infine, l’ufficio scolastico ha giustificato la pubblicazione online degli elenchi per evitare un numero elevato di richieste di accesso agli atti.
Il Garante ha replicato che la comodità della pubblicazione online non giustifica la mancanza di una base giuridica adeguata. Non esistono disposizioni che prevedano la pubblicazione online dei dati personali dei destinatari della proposta di incarico e dell’assegnazione della sede.
Il Garante ha quindi sottolineato che la pubblicazione di dati personali su Internet da parte delle pubbliche amministrazioni richiede una base giuridica specifica che, nel caso in questione, era assente. La semplice indicazione del consenso degli interessati e la convenienza pratica non sono considerate valide, poiché la diffusione di dati sensibili sulla salute è vietata.
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