Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
L’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i dipendenti delle PP.AA. con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.
I dipendenti delle PP.AA. possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza/scuola.
Le amministrazioni fissano criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l’autorizzazione. Tali criteri sono diretti ad evitare che i dipendenti:
- svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della P.A.;
- svolgano attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d’ufficio;
- svolgano attività che determinano un conflitto d’interesse con l’attività lavorativa, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione comporta:
- per il funzionario responsabile del procedimento: infrazione disciplinare, nullità del provvedimento e il compenso previsto come corrispettivo dell’incarico è versato direttamente all’amministrazione di appartenenza del dipendente ed è destinato ad incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti;
- il dipendente che svolge l’incarico in assenza di autorizzazione è responsabile disciplinarmente e il relativo compenso è versato, da questi o dall’erogante, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza.
Non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 dell’art.53.
A scuola, attenzione: i docenti, ad esempio, possono essere autorizzati dal dirigente a prestare la libera professione, ma non il personale ATA: per quanto riguarda l’incompatibilità il personale ATA non è in nessun caso assimilabile ai docenti!!!
Al fine di supportare le PP.AA. nell’applicare la normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte è stata formalmente approvata, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento Funzione Pubblica, delle Regioni e degli EE.LL., il documento contenente “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti”.
Secondo quanto previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 39/2013, l’ANAC vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi (art. 1, co. 49 e 50, legge 6.11.2012, n. 190).
Gli Associati possono consultare il documento “Criteri generali in materia di Incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche“.