Sostituzione dei docenti assenti con l’ingresso posticipato e/o l’uscita anticipata degli studenti?
Ci viene posta questa domanda complessa. In determinati giorni laddove le risorse di personale docente per la sostituzione dei colleghi assenti risultino insufficienti rispetto alle necessità di copertura della/e classi e dunque non possa in altro modo essere assicurata la vigilanza degli studenti nelle aule è possibile posticipare l’ingresso e/o anticipare l’uscita degli studenti di quelle classi, dandone comunicazione il giorno precedente? Eventualmente anche con delibera da portare al consiglio di Istituto?
È necessario fare alcune considerazioni preliminari:
- La sostituzione dei docenti assenti fino ad un max. di 15 gg. è prevista con l’utilizzo di personale interno (art. 22 co. 6 legge 448/2001;note Miur n. 14991/2009 e 9039/2010).
- Sussiste il divieto di nominare il supplente nel primo giorno di assenza del titolare (art. 1, comma 333, legge n. 194/2014).
- È previsto l’utilizzo del personale dell’organico dell’autonomia per sostituzioni per un max. di 10 giorni (legge 107/2015 all’art. 1, comma 85).
Tutte le norme citate consentono l’utilizzo del personale interno per sostituzioni brevi, ricorrendo anche al pagamento delle ore eccedenti. Nella nota n. 9039/2010 e nella stessa legge 194/2014 tuttavia si evidenzia sempre la necessità di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche: qualora non sia possibile l’utilizzo di personale interno, in caso di necessità si può provvedere alla nomina del supplente anche per periodi brevi.
Per quanto riguarda l’organico dell’autonomia l’art. 28 CCNL/2018 stabilisce che l’orario può anche essere parzialmente/integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative “dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico (….) Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.”. È quindi indispensabile computare le ore che non sono state impegnate e che quindi possono essere destinate alla copertura delle assenze del personale docente.
Invece, per il pagamento delle ore eccedenti è necessario valutare il titolo dell’assenza; verificare cioè se la sostituzione dell’assente può essere disposta o se, invece, può avvenire solo senza oneri per la scuola qualora sussista una espressa previsione normativa che si esprime in tal senso. Un esempio sono le ferie dei docenti fruite ai sensi dell’art. 15, c. 2, del CCNL/2007: in tal caso la sostituzione non può comportare oneri finanziari per la scuola, in quanto lo esclude espressamente la norma. Il personale sostituito, quindi, deve risultare formalmente ed effettivamente assente per motivi quali malattia, congedi parentali, benefici e/o permessi previsti da specifiche fonti normative.
L’entrata posticipata o l’uscita anticipata delle classi è una prassi antiquata: la scuola mantiene il dovere di provvedere alla sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al subentro della vigilanza dei genitori o di chi per loro, ancorché in caso di assenze improvvise dei docenti. Ciò è stato confermato da lungo tempo in sede giurisdizionale dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3074/1999, che richiama una sentenza della stessa Cassazione del 1986. Il “servizio non può essere interrotto per la semplice assenza dell’insegnante che dovrebbe tenere la lezione” perché l’assenza del professore non è un fatto eccezionale, ma “normale e prevedibile”.
La scuola ha il dovere di trovare soluzioni efficaci alla tutela del diritto dell’utenza a un servizio scolastico completo sia in termini di tempo scuola (200 gg anche conteggiando le entrate posticipate ed uscite anticipate) sia di contenuti culturali e didattici.
Peraltro, il Consiglio di istituto regolamenta la necessaria vigilanza degli alunni quando sono in consegna della scuola, ma non le modalità di sostituzione dei docenti assenti che sono esclusiva responsabilità del dirigente.
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