Quando la squadra antincendio è solo forma e non sostanza
I fatti ci rimandano alla morte di tre persone a causa di un incendio divampato in un hotel con 350 posti letto, che al momento dei fatti non era presidiato da alcun componente della squadra di emergenza, pur costituita formalmente. La scuola non è un albergo, ma anche in quell’ albergo il personale formato per l’emergenza avrebbe potuto chiudere la porta della stanza focolaio, lasciata aperta, e utilizzare tempestivamente gli idranti e gli estintori, tanto più che l’albergo era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. I soli presenti, il portiere e il facchino, erano completamente inesperti.
In altri termini, prosegue la Cassazione, vi erano tutte le condizioni per neutralizzare l’avvio delle fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e coinvolgesse l’intero edificio: l’hotel avrebbe dovuto assicurare la vigilanza antincendi nell’arco dell’intera giornata mediante la predisposizione dei relativi turni diurni e notturni.
In particolare, il piano di emergenza, seppur predisposto, era stato sostanzialmente disatteso: ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di incendio.
Di conseguenza la Corte d’appello, individuato nel legale rappresentante della società proprietaria dell’albergo, la figura del datore di lavoro, gli fa carico delle omissioni di vigilanza sul rispetto e l’attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l’organizzazione della presenza, suddivisa in turni, di personale inquadrato nella squadra di emergenza.
D’altra parte, la circostanza che presso l’albergo esistesse una figura di dirigente, cui era demandata la concreta organizzazione del servizio antincendio, non esonera da responsabilità il datore di lavoro, incombendogli pur sempre l’essenziale e non delegabile obbligo di vigilanza. Tale obbligo è da intendersi non nel senso di dover costantemente ingerirsi nell’organizzazione del servizio, quanto piuttosto nell’assicurarsi che il servizio fosse adeguatamente strutturato ed operativo, anche attraverso l’organica predisposizione di turni di presenza di personale qualificato, in grado di far fronte alle emergenze.
Indubbiamente, la scuola non è un albergo, ma svariati di questi aspetti ci fanno riflettere.
Per approfondire, in allegato, la sentenza Corte di Cassazione Penale – Sezione IV – Sentenza n. 22334 del 6 giugno 2011.
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