La falsa dichiarazione in ambito negoziale

La falsa dichiarazione in ambito negoziale

In ambito negoziale ci sono delle specifiche tematiche meritevoli di attenzione, perché conducono ad esclusioni o ammissioni dei in sede di gara. Queste questioni ruotano spesso sulla corretta lettura delle lettere c, c-bis, c-ter, c-quater dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Questo ci è stato richiesto e di questo parliamo.

L’indagine sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici si muove su due direttrici:

  1. la valenza di grave illecito professionale,
  2. la verifica che esso mini, o meno, l’affidabilità dell’impresa in relazione all’oggetto dell’appalto in questione.

Il Consiglio di Stato, Sez. V con Sentenza n. 8336 del 27 settembre 2022 precisa che in caso “di omissioni dichiarative di precedenti vicende professionali suscettibili di integrare un “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, non è prevista l’automatica espulsione dell’operatore economico dalla procedura di gara, ma la stazione appaltante, venuta a conoscenza della pregressa vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare dell’integrità dell’operatore economico e della sua affidabilità quanto all’esecuzione del contratto di appalto”

La giurisprudenza amministrativa è consolidata in tal senso: la Sentenza dell’Adunanza plenaria 28.08.2020, n. 16 specifica che l’omissione dichiarativa non è equiparabile alla falsità e non costituisce di per sé un’autonoma causa di esclusione, sufficiente a condurre all’estromissione del concorrente a prescindere dalla concreta rilevanza dell’informazione taciuta (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17.06.2022, n. 4965; Cons. Stato, sez. III, 10.03.2021, n. 2043; Cons. Stato, sez.  V, 22.02.2021, n. 1542; Cons. Stato, sez. V, 14.06.2021, n. 4574; Cons. Stato, sez. V, 15.06.2021, n. 4641).

La stazione appaltante è tenuta quindi a svolgere una valutazione discrezionale dell’effettiva incidenza della falsità o della omissione sull’affidabilità dell’operatore, essendole per contro impedito di procedere all’esclusione sic et simpliciter per il solo fatto della non aderenza al vero o della omissione della dichiarazione dovuta.

Pertanto, soltanto ad una falsa dichiarazione (intesa come immutatio veri) può determinare l’automatica esclusione dalla procedura di gara, mentre ogni altra condotta, omissiva o reticente dell’operatore economico, finalizzata all’adozione di provvedimenti concernenti l’ammissione alla gara e/o la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura solo in forza di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia sfavorevole sull’affidabilità dello stesso operatore.

Gli Associati possono consultare la Sentenza n. 8336 del 27 settembre 2022 del Consiglio di Stato, Sez. V


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Clicca QUI per consultare la Sentenza.


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