Le visite fiscali ai dipendenti scolastici

Cominciano in questo periodo le malattie stagionali e così diventano di stagione … le visite mediche di controllo INPS.

Nelle seguenti fasce orarie di reperibilità i dipendenti della scuola sono tenuti a essere al domicilio dichiarato:

– dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

– dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

La variazione dell’indirizzo di reperibilità durante la malattia è consentita: il dipendente deve avvertire immediatamente la scuola, che provvede a sua volta ad informare tempestivamente l’INPS per mezzo degli appositi canali. Qualora il trasferimento di domicilio sia in un Paese U.E. la struttura territoriale INPS di competenza, informata dalla scuola, valuterà l’opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo.

L’obbligo di reperibilità deve essere rispettato anche nei giorni non lavorativi e nei festivi, qualora ricompresi nell’assenza per malattia. Le visite fiscali possono essere effettuate dall’INPS con cadenza sistematica e ripetitiva; pertanto, il dipendente, durante lo stesso evento morboso può essere sottoposto a più visite fiscali, anche nei giorni festivi se compresi nella certificazione.

Il dipendente assente alla visita medica domiciliare viene invitato, con apposito avviso, a presentarsi in data specificata presso gli ambulatori INPS. Se nel giorno della visita ambulatoriale ha già ripreso l’attività lavorativa, il dipendente non è tenuto a sottoporsi alla visita, ma deve comunque comunicarlo all’INPS. 

In ogni caso, il dipendente è tenuto a presentare idoneo giustificativo per l’assenza alla visita domiciliare: rischia, altrimenti, di incorrere in eventuali azioni da parte della scuola.

Al dipendente è consentito rientrare al lavoro prima, ma sarà necessario che questi chieda al medico che ha redatto il certificato la “Rettifica” della prognosi, che il medico inoltrerà all’INPS telematicamente. Nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, al dipendente è consentito rivolgersi ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi (D.M. n. 206/2017). 

Nessun certificato può essere rettificato se è concluso il periodo prognostico originariamente assegnato.

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