Contratti di lavoro delle PP.AA.: nuove regole di trasparenza

Contratti di lavoro delle PP.AA.: nuove regole di trasparenza

È entrato in vigore il cd. decreto Trasparenza, d.lgs. 27.05.2022, n.104, che introduce nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro anche pubblico nei confronti del lavoratore, sia sui contenuti del contratto sia sulle modalità pratiche di informativa.

Si tratta dell’adeguamento agli standard europei con il recepimento della Direttiva (UE) 1152/2019, al fine di garantire, appunto, maggiore trasparenza. Il decreto Trasparenza, nella pratica, integra e modifica il d.lgs. 152/1997, estendendo la disciplina a tutti i rapporti lavorativi, anche alle prestazioni occasionali, e ne rafforza le tutele.

Secondo l’attuale revisione dell’art.1 d.lgs. 152/1997 ora il contenuto minimo del contratto di lavoro è il seguente :

  • l’identità delle parti, il luogo di lavoro con ciò intendendo  un luogo di lavoro fisso o predominante o, se libero professionista la libertà di determinare il proprio luogo di lavoro e la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, la data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia di rapporto di lavoro;
  • la durata del periodo di prova e il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista. Anche questa è una specifica del decreto Trasparenza;
  • la durata del congedo per ferie, nonché, in base al nuovo decreto, degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore. Prima bisognava specificare solo i termini;
  • l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzioneSi tratta del nuovo principio di prevedibilità minima della programmazione del lavoro introdotto solo ora con il cd. decreto Trasparenza;
  • il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto, novità, questa, del decreto Trasparenza;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Per i rapporti di lavoro già instaurati con una P.A. al1° agosto 2022, data di entrata in vigore, è prevista la possibilità per i lavoratori di richiedere per iscritto al datore di lavoro/committente un’integrazione delle informazioni previste dal cd. decreto Trasparenza. La richiesta deve essere riscontrata entro i successivi 60 giorni, pena l’applicazione delle sanzioni.

Infatti, qualora il lavoratore denunci il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi informativi, compiuti i necessari accertamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato dalla violazione. Rispetto a tali violazioni trova applicazione anche la procedura di diffida (art. 13 d.lgs. 124/2004) e le stesse violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse.

Gli ASSOCIATI possono consultare  il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 sull’attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. 


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