L’arte e la scienza sono libere

L’arte e la scienza sono libere

Abbiamo già trattato in due precedenti new la materia dell’incompatibilità (“Per il  pubblico dipendente il divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è assoluto, ma … attenzione!!!!” e “Quello che il docente può chiedere, ma non l’ATA e neppure il dirigente”), ma proseguiamo dedicandoci ad un altro precipuo aspetto.

Il legislatore ha individuato una serie di incarichi che possono essere svolti senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione da parte della P.A./scuola. Le  attività  gratuite  che  siano  espressione  di  diritti della personalità  costituzionalmente  garantiti,  quali  la  libertà  di associazione   e   la   manifestazione  del  pensiero  (per  es., partecipazione ad associazioni, comitati scientifici,  pubblicistica, collaborazioni giornalistiche, ecc.) sono da ritenersi senz’altro esercitabili. Le attività che esulano dal regime autorizzatorio sono ora elencate al comma 6 dell’art. 53, del d.lgs. 165/2001, le cd. attività “liberalizzate” essendo espressione di libertà costituzionalmente garantite: 

  1. a) collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e simili; per l’attività di giornalista qualora sia svolta in maniera non occasionale e retribuita è necessario richiedere la preventiva autorizzazione (Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/97);
  2. b) utilizzazione economica da parte dell’autore/inventore di opere d’ingegno e di invenzioni industriali;  
  3. c) partecipazione a convegni e seminari; 
  4. d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
  5. e) incarichi per lo svolgimento dei  quali  il  dipendente  è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; 
  6. f)  incarichi  conferiti  dalle  OO.SS.  a dipendenti  distaccati  o  in   aspettativa   non retribuita; 
  7. g) attività di formazione  diretta  ai  dipendenti  della P.A., come è, ad esempio, il personale scolastico.

Si tratta di  attività  che  sono comunque  consentite  purché  non interferiscano con le esigenze del servizio del dipendente scolastico  e  che,  se  a  titolo  oneroso,   siano   assoggettate   ad autorizzazione.

In particolare, rispetto a quella sopra citata, l’attività prestata per conto di società e associazioni sportive dilettantistiche  prevede per i dipendenti delle PP.AA. la possibilità di prestazioni fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione annuale all’amministrazione di appartenenza. 

Se per le attività a favore di queste società/associazioni sportive dilettantistiche si ricevano somme, anche a titolo di premi e compensi oltre che di rimborsi spese, non oltre la somma di 10.000 euro (art. 36, c. 7 d.lgs. n. 36/2021), il dipendente pubblico dovrà richiedere la preventiva autorizzazione e non più presentare la sola comunicazione, poiché il rapporto di lavoro si qualificherebbe come “rapporto di lavoro sportivo”.

Gli ASSOCIATI possono consultare la Circolare 3/1997.


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Clicca QUI per scaricare la Circolare 3/1997.


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