Pensioni: accredito o riscatto figurativo della maternità
L’astensione obbligatoria dal lavoro, il cosiddetto congedo di maternità, ha una durata di 5 mesi, solitamente 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto e 3 successivi, ma anche in modalità 1+4 e anche per intero dopo il parto, a patto di avere il benestare del medico per lavorare durante tutta la gravidanza.
C’è una differenza sostanziale del ”riconoscimento” tra astensione obbligatoria e facoltativa.
Mentre l’accredito è gratuito, ma è necessario farne richiesta, sono invece previsti dei costi per il riscatto dei contributi relativi ai periodi di maternità. Bisogna infatti distinguere tra contributi accreditabili per i periodi di astensione obbligatoria e contributi riscattabili per l’astensione facoltativa.
La Legge riconosce il diritto all’accredito figurativo del congedo obbligatorio, per maternità per eventi verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, nei confronti della generalità delle lavoratrici dipendenti. Si tratta di un periodo temporale pari a 5 mesi e 1 giorno utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione.
L’accredito di tale periodo è completamente gratuito per le interessate ed è disciplinato dall’art.25 d.lgs. 151/2001. La domanda in tal senso va prodotta all’Inps comunque prima della cessazione dal servizio, pena la perdita del diritto; naturalmente il periodo di 5 mesi e 1 giorno è quello massimo attribuibile e potrà essere ridotto in presenza di contemporaneità con altri servizi resi nei 2 mesi prima dell’evento e nei 3 mesi successivi.
Originariamente l’art.14, comma 3 d.lgs. 503/1992 aveva previsto l’accredito figurativo per il periodo di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro solo per eventi successivi al 1° gennaio 1994 a condizione che l’interessata potesse far valere al momento della domanda almeno 5 anni di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro.
L’art. 25, comma 2, del decreto citato sopra ha poi consentito l’accredito anche per gli eventi di maternità avvenuti prima del 1994, sempre che l’interessata potesse far valere, all’atto della presentazione della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
È tuttavia rimasta inalterata la condizione che tale agevolazione spetta a chi ne fa domanda almeno in costanza di servizio in quanto, dopo l’avvenuta cessazione, cessa il diritto. L’accredito potrà avvenire solo se il periodo non è coperto da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto).
I contributi figurativi sono utili per determinare il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche determinate con il sistema di calcolo retributivo e misto.