Congedo per cure per gli invalidi
Una collaboratrice scolastica invalida vuole sapere se ha diritto a 30 giorni in più l’anno di malattia e come può richiederlo. In realtà il nome tecnico del congedo di cui può usufruire la collaboratrice scolastica invalida è congedo per cura di 30 giorni.
Il d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 è la norma attuativa dell’art. 23 della legge 4.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. L’art.7 d.lgs. 119/2011 prevede il congedo per cure di 30 giorni a favore dei lavoratori invalidi civili e viene riconosciuto agli invalidi con percentuale superiore al 50%.
Non si tratta, quindi, di un prolungamento della malattia prevista dal CCNL del 29.11.2007, ma di un vero congedo retribuito dal lavoro.
A differenza della malattia, infatti, il congedo di 30 giorni l’anno può essere richiesto solo e soltanto per ricevere cure collegate alla patologia invalidante di cui si è affetti. Il congedo è accordato dal datore di lavoro/scuola a seguito di domanda del dipendente invalido interessato, accompagnata dalla richiesta di un medico convenzionato dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Pertanto, nel congedo di 30 giorni rientrano, ad esempio, fisioterapie e chemioterapia; si deve trattare, quindi, di un ciclo terapico effettuato da personale medico specializzato.
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto delle assenze per malattia, il dipendente invalido ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Al rientro al lavoro il dipendente è tenuto a dimostrare, tramite apposita documentazione, di aver effettivamente ricevuto le cure per le quali il congedo era stato richiesto.
In caso di lavoratore invalido sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche una attestazione cumulativa.