Congedo biennale, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari
I dipendenti pubblici o privati possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni per gravi e documentati motivi familiari, ad es. ben precise patologie. La scuola ha fino a 60 giorni di tempo per valutare la richiesta.
Durante la fruizione del congedo l’interessato ha diritto a percepire un’indennità pari e corrispondente all’ultima retribuzione, per le voci fisse e continuative; il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa. Il periodo non è utile per la maturazione delle ferie, della tredicesima, del TFR/TFS e della carriera; è incompatibile con altre attività lavorative.
Il congedo è concesso solo se si è conviventi o successivamente alla concessione si instauri convivenza col familiare disabile secondo priorità stabilite dalla norma. Questo profilo assume una particolare importanza dovendo l’atto di concessione di congedo biennale del dirigente scolastico superare il controllo preventivo di regolarità contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell’art. 7, d.lgs.n.123/2011 come modificato dall’art. 33, comma 4, decreto-legge 91/2014, convertito dalla legge n.116/2014.
Possono assistere il disabile in situazione di gravità nel seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente /della parte dell’unione civile convivente;
- uno dei figli conviventi del disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/ la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Si sottolinea che quest’ordine dei soggetti aventi diritto alla concessione è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza nel nucleo familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità, esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore. Infatti, solo nei casi di mancanza, decesso oppure in presenza di patologie invalidanti riconosciute e debitamente documentate, si degrada al successivo legittimato.