Le comunicazioni e gli avvisi agli operatori economici nelle procedure d’appalto
Le modificazioni del Codice dei Contratti Pubblici apportate dal cosidetto “Decreto Semplificazioni”, a seguito degli eventi pandemici e applicabili almeno sino al 31.12.2021, hanno interessato anche le comunicazioni e gli avvisi agli operatori economici, creando non pochi interrogativi.
In merito alle comunicazioni nei confronti degli operatori economici che non abbiano ottenuto l’affidamento, il parere n. 795 del 22.11.2020 del MIT afferma che sebbene non vi sia l’obbligo di comunicare ai non aggiudicatari le determinazioni della stazione appaltante, vigono ovviamente la L. 241/1990 e il principio di trasparenza: la comunicazione circa la decisione assunta pertanto non è vietata anzi è opportuna e doverosa, ma non deve interferire con l’obiettivo di velocizzare i tempi in cui portare a termine l’acquisto di beni/servizi.
Per quanto riguarda poi gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIT) con parere n.746 del 30.09.2020 chiarisce che è obbligatorio pubblicare un singolo avviso sul risultato di ogni singola procedura di affidamento diretto. Riguardo al contenuto dell’avviso, informa che questo può essere sostituito “dalla determina in forma semplificata di cui all’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e potrà avere dunque i medesimi contenuti” di questa.
È chiaro che i pareri del MIT non sono vincolanti per le stazioni appaltanti/scuole e rappresentano valutazioni di tipo ermeneutico circa le disposizioni in materia di contratti pubblici, ferma restando l’autonomia e la responsabilità gestionale delle istituzioni scolastiche.
Tuttavia, vista l’autorevolezza della fonte, i pareri possono fornire un valido supporto in momenti in cui le norme si sovrappongono.
Andrea Gibaldi
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Ecco il link dell’autorevole Parere del MIT per i nostri iscritti: https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=746
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