I docenti no vax considerati inidonei ….
[private role=”subscriber” alt=”Devi essere un associato per leggere questo contenuto”]
Abbiamo scritto ieri 28 marzo che dal 1° aprile i docenti senza vaccino possono tornare in servizio, ricevendo lo stipendio, ma non potranno insegnare: i docenti non vaccinati devono essere adibiti ad altre mansioni, sia che si tratti di fragili senza esenzione per mancata corrispondenza con le patologie ammesse, sia che si tratti di insegnanti no vax. Saranno pertanto impiegati per attività di supporto, ma non in classe, restando comunque l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno.
Con circolare n. 620 del 28.3.2022 il Ministero ha precisato che, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, a questo personale si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.
Il CCNI 25 giugno 2008 concerne i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute.
L’art. 8 (Orario di lavoro, rapporto di lavoro e trattamento economico) del CCNI 25.06.2008 prevede che questo personale conservi il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, vale a dire del personale docente a tempo indeterminato. Analogamente si applicano agli stessi le norme sulle ferie, sui 3 permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29.11.2007.
L’orario di lavoro del personale docente inidoneo è di 36 ore settimanali, vale a dire corrisponde all’orario di servizio previsto nell’ufficio scolastico presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Al pari del restante personale possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL/2007 (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola.
Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, il Ministero ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 24/2022, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.
[/private]