Ancora sull’esibizione della carta identità del delegante e del delegato per prelevare il figlio a scuola

Ci viene posta una domanda abbastanza “vecchia”: in caso di delega per prelevare il figlio a scuola è necessario fornire copia della carta identità del delegante e del delegato…. E la scuola cosa se ne fa di tutti questi documenti??

Partiamo dall’inizio.

Tutte le scuole, sia quelle pubbliche sia quelle private, hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali, in altre parole devono rendere l’informativa. Attraverso un’adeguata informativa devono rendere noto, con le modalità ritenute più opportune ed eventualmente anche online, quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

È assodato che ogni persona ha diritto di conoscere se in una scuola sono conservate informazioni che la riguardano, di farle rettificare se erronee o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento”, cioè l’Istituto scolastico di riferimento rappresentato dal dirigente scolastico. Se la scuola non risponde o il riscontro non è adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.

In generale, inoltre, è possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi relativi ad alunni e studenti detenuti dalla scuola ai sensi dalla legge n. 241/1990 (artt. 22 ss.). 

Torniamo al quesito principale: in caso di delega per prelevare il figlio a scuola è necessario fornire copia della carta identità del delegante e del delegato

Sulla base del principio generale di accountability, è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare e modulare tale modalità, assicurando al tempo stesso 

  1. le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti;
  2. la protezione da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione dei dati eventualmente raccolti, con adeguate misure di sicurezza.
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