La prescrizione del diritto alla ricostruzione carriera

Una novità sul fronte delle ricostruzioni di carriera.

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in più occasioni aveva, in passato, evidenziato il principio generale secondo cui l’anzianità di servizio rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.

La Suprema Corte ha recentemente confermato questo principio, ribadendo che “l’anzianità di servizio è insuscettibile di autonoma prescrizione, distinta, in quanto tale, da quella dei diritti a contenuto patrimoniale che su di essa si fondano… “, potendo essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, “…purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto” (Ordinanza n. 2232 del 30.01.2020). 

Pertanto, l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un numero più alto di anni di anzianità, salvo il limite della prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione.

Chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità di decreti di ricostruzione di carriera riguardanti il personale ATA, la Corte dei Conti ha chiarito che il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge (Del.n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15.07.2019).

Di conseguenza, la Circ. MEF prot. n. 293194 del 02.12.2021 conferma che il diritto alla ricostruzione di carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale (art.2946 c.c.). Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti (in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato), trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella Circ. MEF n. 27/2017. 

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